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Articolo 2513 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Criteri per la definizione della prevalenza

Dispositivo dell'art. 2513 Codice Civile

Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:

  1. a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1;
  2. b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico(1);
  3. c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6.

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.

Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti [111 septies disp. att.].

Note

(1) Lettera modificata dall'art. 25 D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

Ratio Legis

La norma tende a specificare dei criteri oggettivi in base ai quali provvedere all'accertamento dei requisiti stabiliti all'art. 2512 per qualificare la cooperativa come cooperativa a mutualità prevalente.

Spiegazione dell'art. 2513 Codice Civile

La norma va letta in combinato disposto con l'art. 2412, in quanto si limita a fissare dei parametri contabili che la società deve rispettare affinché possano considerarsi sussistenti i requisiti sostanziali della cooperativa a mutualità prevalente, di cui all'articolo precedente.
Qualora la società non rispetti i parametri ivi indicati per due esercizi consecutivi essa non potrà essere considerata a mutualità prevalente (art. 2545 octies)

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle societą di capitali e societą cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

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Consulenze legali
relative all'articolo 2513 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Franco C. chiede
martedģ 25/07/2017 - Lombardia
“Buongiorno,
mi chiamo (omissis) e sono amministratore di una Cooperativa Sociale di tipo A.
Mi permetto di disturbarla per chiedere una consulenza sul calcolo della mutualità prevalente per una cooperativa sociale di produzione e lavoro.

Il quesito è il seguente:
Nel caso in cui tra i soci della Cooperativa, vi sia un’associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, come viene computato il valore delle prestazioni dell’associazione sportiva? Influenzano cioè il calcolo della percentuale di mutualità della cooperativa?

In attesa di un vostro riscontro, La ringrazio in anticipo e Le porgo distinti saluti.”
Consulenza legale i 04/08/2017
Ai fini dellal risposta, va preliminarmente inquadrata la fattispecie.

A norma dell’art. 2512 del c.c., sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:
- svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Il successivo art. 2513 c.c. dispone, poi, che gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:
- i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, punto A1;
- il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B9, computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;
- il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B6.
Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.

La norma, purtroppo, non detta i criteri per la definizione della prevalenza ma indica solamente il modo in cui amministratori e sindaci devono documentare la stessa.
Il problema posto nel quesito parrebbe essere quello di capire se ed in che modo debba essere valorizzata la prestazione svolta, a favore della cooperativa, dall’associazione sportiva dilettantistica, socia della stessa cooperativa di produzione e lavoro.
Il problema, presumibilmente (in assenza di ulteriori elementi), deriva dal fatto che le predette associazioni, in riferimento alla loro attività istituzionale, non hanno alcun obbligo contabile se non quello relativo alla registrazione delle entrate e delle uscite.

Si ritiene, tuttavia, che la cooperativa debba necessariamente effettuare una valorizzazione della prestazione svolta dall’associazione, anche ai fini della verifica del requisito della mutualità prevalente e che, in assenza di altri elementi, la stessa debba essere non inferiore al costo sostenuto per gli altri soci cooperatori che svolgono le medesime prestazioni.
Questo è quanto possibile suggerire in assenza di ulteriori elementi in relazione al tipo di prestazione effettivamente svolta dall’associazione e dalla cooperativa che consentano di meglio identificare la fattispecie concreta.