(massima n. 1)
Costituendo la societā di persone un centro di imputazione di situazioni giuridiche distinte da quelle dei soci, ancorché dette societā non siano dotate di autonoma personalitā giuridica, č configurabile con riguardo ad esse una responsabilitā degli amministratori nei confronti dei singoli soci, oltre che verso la societā, in termini sostanzialmente analoghi a quanto prevedono, in materia di societā per azioni, gli artt. 2393 e 2395 c.c.