(massima n. 1)
L'art. 2260 c.c., che concede alla societą di persone, quale ente munito di autonoma sogget¬tivitą e di un proprio patrimonio, la facoltą di agire contro gli amministratori, per rivalersi del danno subito a causa del loro inadempimento ai doveri fissati dalla legge e dall'atto costitutivo, non esclude, in difetto di previsione derogativa, il diritto di ciascun socio di pretendere il ristoro del pregiudizio direttamente ricevuto in dipendenza del comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi, in base alle disposizioni generali dell'art. 2043 c.c., oppure dalle regole sulla responsabilitą contrattuale, ove si verta in tema di violazione degli obblighi posto il mandato ad amministrare o con ulteriori accordi inter partes.