I casi di trasferimenti di diritto comune in materia cambiaria…
L'art. 25, to comma Legge camb., in collegamento col precedente art. 24, prevede la figura della cessione della cambiale, e la disciplina, disponendo che «
con la cessione della cambiale, sia derivante da una girata fatta posteriormente al protesto per mancato pagamento o dopo spirato il termine per levare protesto, sia derivante da atto separato ancorché anteriore alla scadenza, si trasmettono al cessionario tutti i diritti cambiari del cedente, ma egli resta soggetto alle eccezioni opponibili a questo ». E la nostra dottrina cambiarla più recente e autorevole ha inquadrato tali fattispecie fra i casi di trasferimenti di diritto comune, contrapponendo questi alla circolazione cartolare in senso proprio, e comprendendovi i seguenti ulteriori casi principali:
1) Assegnazione giudiziale (artt. 619-620 Cod. proc. civ. del 1865, e
505,
529, 2 comma, e
530);
2) Surrogazione (artt. 1251 e segg. Cod. civ. del 1865; e
1201 e segg. nuovo Cod. civ.);
3) Successione universale, sia ereditaria sia per fusione di società.
… e in materia di titoli all'ordine in generale
Ora, in via di esclusione, e con formula amplissima e comprensiva di tutti i casi ricorrenti nel sistema giuridico vigente, — l'art. 2015 nuovo Cod. civ., mentre identifica nella girata l'unico mezzo di circolazione cartolare dei titoli all'ordine, — classifica fra i modi di trasferimento di diritto comune quelli che siano «
diversi dalla medesima girata ».
Effetti di tali trasferimenti
Ed a questi ultimi il cit. art. 2015 attribuisce categoricamente
«gli atti dalla cessione », che, come si è bene osservato in materia cambiaría,
« sostanzialmente si concretano nella opponibilità all'acquirente delle eccezioni opponibili al dante causa, opponibilità che sussiste nelle varie figure di circolazione di diritto comune, e viene meno, invece, nella circolazione cartolare, che é sicura manifestazione della mancanza di autonomia del diritto dell'acquirente. Sempre in materia cambiaria, sono state altresì rilevate le seguenti ».
Sempre in materia cambiaria, sono rilevate le seguenti differenze fra girata e cessione, che sono riferibili ai titoli all'ordine. In generale_
1) «
Dal punto di vista della forma, la girata deve essere scritta sul títolo, altrimenti è inesistente; mentre la cessione può essere scritta anche lai foglio separato.... ». Tuttavia, rispetto alla cambiale, si è avvertito che la forma non è decisiva, perché essa «
può conservare il tipo cambiario anche in assenza della produzione degli effetti della circolazione. Cosi accade per la girata posteriore al protesto o alla scadenza del termine per il protesto, girata che produce solo gli effetti di una cessione ordinaria (artt. 24, comma 1, e 102, comma 1) »
.
2) «
Dal punto di vista dell’efficacia tra le parti e rispetto ai terzi, la girata si perfeziona con la consegna del titolo dal girante al giratario, e produce da questo momento tutti i suoi effetti…; mentre la cessione si perfezione tra cedente e cessionario, col solo consenso…., ma non produce effetti di fronte al debitore ceduto se non dal momento della notificazione che gli venga fatta o dell’accettazione che egli ne faccia ».