(massima n. 1)
L'obbligo di fedeltą a carico del prestatore di lavoro, sancito dall'art. 2015 c.c. e da integrarsi con i generali doveri di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., che impongono correttezza e buona fede anche nei comportamenti extralavorativi, determina per il lavoratore l'obbligo di astenersi da qualsiasi condotta che contrasti con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa, o che crei situazioni di conflitto con le finalitą e gli interessi della medesima, o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha individuato la lesione dell'obbligo di fedeltą nella condotta del dipendente che aveva assunto l'incarico di consulente tecnico di parte, per conto di soggetti terzi, in dichiarato conflitto di interessi con il datore di lavoro).