(massima n. 2)
Il rilascio di pagherò cambiari si concreta nell'assunzione di un'obbligazione cartolare, avente disciplina diversa da quella che discende dal rapporto fondamentale, cui però rimane legata, nel rapporto diretto tra emittente e prenditore o tra girante e immediato giratario; l'insussistenza del rapporto causale toglie effetto alla pretesa creditoria cartolare, in base alle norme generali degli artt. 1992 e 1993 c.c. e dell'art. 21 l. camb., nei limiti in cui la relativa eccezione, avente natura personale, possa essere opposta al portatore del titolo.