(massima n. 1)
L'astrattezza cartolare del titolo di credito - la cui "ratio" č favorire la circolazione dello stesso titolo, rendendolo insensibile alle vicende del sottostante rapporto negoziale, in particolare impedendo che al terzo in buona fede, assolutamente estraneo a tale rapporto, possa opporsi un eventuale vizio o illiceitā dello stesso - presuppone che il soggetto, al quale non possano opporsi le eccezioni personali relative al rapporto sottostante, sia effettivamente terzo rispetto ad esso, non solo formalmente ma anche sostanzialmente. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che, emessi degli assegni bancari a saldo del prezzo di acquisto di un bene immobile di proprietā di una societā, con intestazione personale in favore del legale rappresentante della stessa, l'astrattezza non potesse costringere l'emittente a pagare il prenditore per un debito cartolare cui non corrispondeva un credito causale appartenente a quest'ultimo, cosė precludendo le eccezioni relative al rapporto di compravendita). (Rigetta, Trib. Milano, 27/02/2008).