(massima n. 1)
In considerazione dell'esistenza di una agevole circolazione dei titoli cambiari, fondata sul carattere astratto e formale degli stessi, e tenuta presente l'espressa previsione di una loro lecita e valida emissione «in bianco», il debitore cambiario non puņ contestare al terzo, che figura prenditore in virtł dell'avvenuto riempimento di un titolo rilasciato «in bianco», la regolaritą e l'efficacia formale del titolo se non con precise prove circa la violazione dei relativi patti, senza che peraltro il prenditore debba dimostrare il rapporto causale in base al quale ne sia venuto in possesso, ovvero che possano trovare applicazione le previsioni legislative riguardanti la cessione del credito cambiario.