(massima n. 1)
L'eccezione attinente alla sottoscrizione cambiaria, perché non conforme all'art. 8 della legge cambiaria, costituisce una tipica eccezione di forma per difetto di uno dei requisiti essenziali di contenuto forma elencati nell'art. 1 della stessa legge; come tale, essa, a norma dell'art. 1993 c.c., č opponibile al possessore del titolo, essendo irrilevante, dato il carattere reale dell'eccezione, lo stato soggettivo di buona fede del possessore.