(massima n. 1)
Nei rapporti tra emittente e prenditore della cambiale opera una presunzione iuris tantum di esistenza e liceitą della causa del negozio per cui incombe sempre al debitore cambiario l'onere di provare le eccezioni relative al momento causale anche quando il creditore abbia fatto riferimento al rapporto fondamentale, non comportando questo riferimento, in sé e per sé considerato, inversione dell'onere della prova; conseguentemente, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in forza di titoli cambiari, spetta all'opponente che intende contestare il credito l'onere di fornire la prova di quei fatti impeditivi, estintivi o modificativi che, nei limiti legalmente consentiti, siano idonei a paralizzare l'efficacia dei titoli stessi.