(massima n. 1)
In virtù dei principi di astrattezza e letteralità dei titoli di credito, l'accordo, esplicito o implicito, intercorso tra girante e giratario per cui tra loro si convenga che, pur in presenza di una girata piena, il giratario assume solo la qualità di mandatario come se fosse giratario per l'incasso, non può essere opposto al giratario stesso dal debitore che deve pagare in via di regresso. Pertanto, l'emittente o uno dei successivi giranti di un assegno bancario non possono, nei confronti del prenditore, sollevare eccezioni relative alla sua legittimazione ad agire in regresso, se si tratta di eccezioni fondate non su quanto risulta dal titolo, ma su asseriti rapporti extracartolari, in base ai quali l'ultimo giratario dovrebbe ritenersi solo mandatario del girante, per l'incasso del titolo.