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Articolo 1945 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Eccezioni opponibili dal fideiussore

Dispositivo dell'art. 1945 Codice Civile

Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità(1)(2).

Note

(1) Queste eccezioni possono essere volte a paralizzare la pretesa creditoria sia per l'invalidità del rapporto sottostante, ad esempio perchè nullo (v. 1939 c.c.), sia per far valere che il fideiussore non è tenuto ad adempiere, ad esempio perchè è pattuito il beneficio di escussione (v. 1944, 2 c.c.). Il fideiussore ha l'onere di comunicare al debitore principale che intende pagare per consentirgli, se intende farlo, di comunicargli le eccezioni che potrà sollevare.
(2) Le parti possono attribuire al creditore il diritto a non vedersi opposte eccezioni se non dopo che ha ricevuto l'adempimento: si parla, in tal caso, di clausola solve et repete (v. 1462 c.c.). Inoltre, le parti possono anche convenire che il fideiussore sia tenuto ad adempiere senza poter opporre alcuna eccezione, nè prima nè dopo il pagamento. Ciò configura un contratto atipico (1322, comma 2 c.c.) denominato contratto autonomo di garanzia.

Ratio Legis

La norma è conseguenza del principio di accessorietà, in base al quale il rapporto fideiussorio esiste solo se esiste quello garantito (v. 1939, 1941, 1942 c.c.).

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

617 L'articolo 722 si riporta all'articolo 726 del progetto del 1936 (articolo 1927 cod. civ.).
Qui si accenna alla inopponibilità delle eccezioni puramente personali al debitore e si riproduce una formula che la stessa Commissione reale aveva respinto nel precedente articolo 700 (articolo 715 del mio progetto), sostituendovi il richiamo della sola incapacità.
Ragione di coordinamento mi ha imposto di evitare la più ampia formula dell'articolo 1927 cod. civ., che come ha già accennato illustrando l'articolo 715, a non altro si riferisce se non alle eccezioni di incapacità.
Analoga modificazione è stata fatta all'articolo 725 (articolo 1914 cod. civ. e 717 progetto del 1936).

Massime relative all'art. 1945 Codice Civile

Cass. civ. n. 19693/2022

Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo.

Cass. civ. n. 22157/2021

Le garanzie concesse dallo Stato o poste comunque a carico del pubblico Erario da specifiche disposizioni di legge in relazione a debiti di particolari categorie di soggetti (nella specie, concesse dallo Stato alle imprese editrici di quotidiani o periodici organi di partiti politici rappresentati in Parlamento) non possono intendersi quali garanzie escutibili a prima richiesta ed in via autonoma, in difetto di specifiche diverse espresse disposizioni di legge, trovando viceversa applicazione i principi generali in tema di garanzia come prestazione accessoria, quali desunti dalla disciplina della fideiussione, per la cui operatività è richiesta la previa tempestiva attivazione della garanzia pubblica ad opera del creditore nei confronti del debitore principale, anche se non proficua, secondo gli ordinari strumenti di tutela del credito. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.). (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/07/2018).

Cass. civ. n. 16345/2018

Nel contratto autonomo di garanzia, l'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, in deroga all'art. 1945 c.c., non può comportare un'incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario, sicché al primo è riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell'"exceptio doli", che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purché alleghi non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere - sussistendone prova liquida ed incontrovertibile - la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui.

Cass. civ. n. 16213/2015

L'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, che contraddistingue il contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione, comporta che, ai fini dell'"exceptio doli", il garante non può limitarsi ad allegare circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore ma debba far valere una condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della vicenda, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o, ancora, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui. (Omissis).

Cass. civ. n. 18086/2013

La responsabilità del creditore nei confronti del fideiussore, per i danni che a questi sarebbero stati cagionati dall'inadempienza delle clausole del contratto costituente il titolo dell'obbligazione garantita, è configurabile esclusivamente sotto il profilo extracontrattuale, nascendo da un rapporto al quale il fideiussore è per definizione estraneo, mentre l'inadempienza medesima può essere fatta valere, oltre che dal debitore, in via di eccezione anche dal fideiussore, nell'esecuzione del contratto di fideiussione, solo al fine di resistere all'azione proposta dal creditore per l'escussione della garanzia.

Cass. civ. n. 7320/2012

Nel contratto autonomo di garanzia — in virtù del quale al garante non è consentito opporre al creditore eccezioni fondate sul rapporto principale, salvo l'"exceptio doli", formulabile nel caso in cui la richiesta di pagamento sia "prima facie" abusiva o fraudolenta — il garante non può limitarsi a prospettare l'esistenza di difficoltà, spaziali o temporali, nel reperimento di documenti richiesti al fine della verifica dell'adempimento dell'obbligazione principale, ma deve comprovare rigorosamente le ragioni per le quali il trascorrere del tempo e la specifica situazione esistente al momento della richiesta siano idonei a rendere assolutamente impossibile l'acquisizione dei detti documenti. (Nella specie, ove a garanzia del beneficio dell'anticipazione delle restituzioni, era stata rilasciata, da società poi dichiarata fallita, fideiussione a prima richiesta in favore dell'Autorità doganale, questa aveva chiesto integrazioni documentali al garante, al fine di verificare la ricorrenza dei presupposti del beneficio, ed il garante aveva opposto la difficoltà - per il tempo trascorso e per la situazione internazionale - di produrre i documenti richiesti; la S.C., nel cassare la decisione impugnata, ha affermato il principio su esteso).

Cass. civ. n. 4830/2010

Il fideiussore non può esercitare, nei confronti del creditore a favore del quale ha prestato garanzia, un diritto facente capo al debitore garantito, trattandosi di un diritto del tutto estraneo alla propria sfera giuridica. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la "legitimatio ad causam" del fideiussore relativamente all'azione di risarcimento dei danni patiti dal debitore principale per effetto della violazione del dovere di buona fede da parte del creditore).

Cass. civ. n. 5044/2009

Nel contratto autonomo di garanzia - ai fini della cui distinzione dalla fideiussione non è decisivo l'impiego o meno di espressioni quali "a prima richiesta" o "a semplice richiesta scritta", ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia - il garante, improntandosi il rapporto tra lo stesso ed il creditore beneficiario a piena autonomia, non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento. Nondimeno, si deve escludere che la nullità della pattuizione di interessi ultralegali si comunichi sempre al contratto autonomo di garanzia, atteso che detta pattuizione - eccezion fatta per la previsione di interessi usurari - non è contraria all'ordinamento, non vietando quest'ultimo in modo assoluto finanche l'anatocismo, così come si ricava dagli artt. 1283 cod. civ. e 120 del d.lgs. n. 385 del 1993.

Cass. civ. n. 14469/2008

Il fideiussore, sebbene sia terzo rispetto al contratto stipulato tra creditore garantito e debitore principale, può nondimeno opporre al primo tutte le eccezioni spettanti al secondo (ad eccezione di quelle derivanti dall'incapacità). Egli, pertanto, può legittimamente eccepire al creditore l'impossibilità di provare il contratto per testimoni o per presunzioni, in deroga al principio secondo cui nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad probationem il limite alla libertà di prova vige nei soli confronti delle parti del negozio.

Cass. civ. n. 3179/2008

In presenza di un contratto di garanzia cosiddetta autonoma (performance bond), con cui il garante si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia «a semplice o prima domanda» del creditore, l'obbligo della banca controgarante di non pagare la banca controgarantita, in presenza della prova evidente della pretestuosità dell'escussione della garanzia, attiene non tanto e non solo al rapporto tra banca controgarante e banca controgarantita, ma in primo luogo al rapporto fra fornitore e banca controgarante; pertanto, la domanda di accertamento della sussistenza dei presupposti dell'exceptio doli comporta la cognizione piena del solo rapporto intercorrente tra il mandante e la banca controgarante, salva la necessità per il giudice di conoscere in via incidentale del rapporto causale al fine di valutare la sussistenza della prova evidente dell'exceptio doli, sicché il giudizio può svolgersi anche soltanto nei confronti del fornitore-mandante e della banca controgarante, purché esso abbia ad oggetto esclusivamente l'accertamento dell'obbligo assunto dalla banca verso il mandante, di adempiere a prima richiesta l'obbligazione nei confronti della banca controgarantita (Nel caso di specie la S.C. ha rilevato, tuttavia, che la società ricorrente non aveva limitato la domanda al suo rapporto intercorrente con la banca controgarante, ma aveva richiesto un accertamento diretto dell'obbligo nei confronti della banca controgarantita, sicché la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto di dover provvedere sul rapporto di controgaranzia tra banca italiana ed estera, in via di cognizione piena e non incidenter tantum).

Cass. civ. n. 26262/2007

In tema di contratto autonomo di garanzia, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l'exceptio doli e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contratto ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta. (In applicazione di tale principio, la S.C., cassando con rinvio la sentenza impugnata, che aveva erroneamente ritenuto inammissibile l'eccezione di nullità, ha affermato il dovere di accertare — come richiesto dagli opponenti ad un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca ai sensi dell'art. 50 del D.L.vo n. 385 del 1993 — l'eventuale previsione del tasso usurario sugli interessi passivi interessanti il rapporto di conto corrente ai sensi degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., e la conseguente nullità ex art. 1418 c.c.).

Cass. civ. n. 5997/2006

Nelle garanzie autonome, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia e la sua rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, a meno che non siano fondate sulla nullità per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa, non escludono l'operatività del principio della buona fede, quale fonte integrativa degli effetti degli atti di autonomia privata, in virtù del quale deve ritenersi giustificato il rifiuto del pagamento, qualora esistano prove evidenti del carattere fraudolento (o anche solo abusivo) della richiesta del beneficiario. Tale rifiuto non rappresenta una mera facoltà, ma un dovere del garante, il quale è legato al debitore principale da un rapporto di mandato, che è tenuto ad adempiere con diligenza e secondo buona fede, con la conseguenza che l'accoglimento della richiesta di pagamento avanzata dal beneficiario in presenza di prove evidenti della sua pretestuosità preclude al garante la possibilità di agire in rivalsa nei confronti del debitore principale.

Cass. civ. n. 10400/2002

La disposizione dell'art. 1945 c.c., che disciplina le eccezioni opponibili dal fideiussore nei confronti del creditore, non tutela un interesse di ordine pubblico ma un interesse di natura privata e può quindi essere derogata dalle parti nell'esplicazione del principio di autonomia contrattuale, mediante apposita clausola con la quale il fideiussore rinunci ad eccepire l'invalidità dell'obbligazione principale, senza che ne risulti alterata la natura del negozio fideiussorio. (Nella specie è stata ritenuta valida la clausola con la quale la garanzia fideiussoria è stata estesa anche alle obbligazioni assunte da soggetto privo di poteri rappresentativi della società debitrice principale, implicitamente interpretata come rinuncia ad eccepire l'invalidità derivante da assenza di poteri rappresentativi). 

Cass. civ. n. 3326/2002

Nel contratto autonomo di garanzia, che si discosta dalla fideiussione perché deroga al principio dell'accessorietà e al regime delle eccezioni consentite al garante, è escluso che il garante possa opporre al creditore eccezioni attinenti alla validità del contratto da cui deriva l'obbligazione principale, ma non anche le eccezioni attinenti alla validità dello stesso contratto di garanzia. Il fenomeno per cui la stessa situazione viziante determina insieme la nullità del contratto di base e di quello di garanzia può prodursi solo nel caso in cui il primo è nullo per contrarietà a norme imperative od illiceità della causa ed attraverso il secondo si tende ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che il fenomeno si verifichi quanto alla pattuizione di interessi ultralegali, atteso che detta pattuizione — eccezion fatta per la previsione di interessi usurari — non è contraria all'ordinamento, che si limita ad imporne la forma scritta.

Cass. civ. n. 3552/1998

Al contratto cosiddetto di assicurazione fideiussoria (o cauzione fideiussoria o assicurazione cauzionale), caratterizzato dall'assunzione di un impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazioni, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta da un terzo, sono applicabili le disposizioni della fideiussione, salvo che sia stato diversamente disposto dalle parti. Riveste carattere derogatorio rispetto alla disciplina della fideiussione, la clausola con la quale venga espressamente prevista la possibilità, per il creditore garantito, di esigere dal garante il pagamento immediato del credito «a semplice richiesta» o «senza eccezioni». In tal caso, in deroga all'art. 1945, è preclusa al fideiussore l'opponibilità delle eccezioni che potrebbero essere sollevate dal debitore principale, restando in ogni caso consentito al garante di opporre al beneficiario l'exceptio doli, nel caso in cui la richiesta di pagamento immediato risulti prima facie abusiva e fraudolenta.

Cass. civ. n. 2262/1984

Qualora sia prestata una fideiussione a garanzia di un'apertura di credito in conto corrente, ed il debitore principale, non avendo contestato tempestivamente gli estratti conto inviatigli dalla banca, sia decaduto, a norma dell'art. 1832 c.c., dal diritto di impugnarli, il fideiussore, chiamato in giudizio dalla banca medesima per il pagamento della somma dovuta, non può sollevare contestazioni in ordine all'ammontare di questa, sostenendo che la definitività degli estratti conto non lo riguarderebbe per non avere il creditore inviato a lui tali documenti.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1945 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

F. F. chiede
martedì 02/05/2023
“In qualità di Liquidatrice di una srl in liquidazione, ho chiesto e ottenuto il saldo e stralcio di una posizione in Alfa.
La Beta Bank in questo caso voleva che la proposta venisse dal fidejussore, io ho voluto che la proposta venisse solo ed esclusivamente dalla società, perchè il fideiussore aveva fatto fare una perizia di parte che invalidava la sua garanzia e in caso di escussione avrebbe avviato un contenzioso.
La proposta è stata fatta solo dalla società e la società ha pagato, ma il fidejussore è finito in centrale rischi.
E' legittimo tutto ciò? Si può porre rimedio?
Grazie”
Consulenza legale i 08/05/2023
In linea generale, il principio di accessorietà della garanzia comporta il venir meno della relativa obbligazione tutte le volte in cui l'obbligazione principale sia estinta.
La fideiussione, pertanto, si estingue per l'estinzione dell'obbligazione garantita.

Mediante l’accordo raggiunto per la definizione a saldo e stralcio della posizione di Alfa con Beta Bank, nonché il successivo pagamento da parte della società, l’obbligazione principale si è estinta per adempimento.
Posto che, ai sensi dell’art. 1945 del c.c., il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale (salva quella derivante dall'incapacità), egli ben potrà eccepire l’adempimento e, quindi, l’estinzione dell’obbligazione principale da parte del debitore garantito, con conseguente estinzione dell’obbligazione fideiussoria.

Tanto premesso, si deve specificare che i soggetti iscritti alla Centrale Rischi sono le persone fisiche, le imprese iscritte alla Camera di commercio, le associazioni, le ditte individuali, le amministrazioni pubbliche, che hanno rapporti di credito e/o garanzia con un intermediario segnalante.
Ciò significa che l’iscrizione in sé del fideiussore è del tutto legittima (sempre che il rapporto tra Alfa e Beta Bank rientrasse tra quelli segnalabili); la permanenza, tuttavia, è illegittima, posto che l’obbligazione fideiussoria è ormai estinta.
Si consideri, infatti, che gli intermediari non devono più inviare la segnalazione a partire dal mese nel corso del quale la posizione complessiva del cliente/garante è estinta (oppure è scesa sotto la soglia di segnalazione).

Il venir meno dell’obbligo di segnalazione, tuttavia, non comporta la cancellazione delle segnalazioni relative alle date precedenti, poiché tutte le segnalazioni sono conservate per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Banca d'Italia e per consentirne la ricostruzione nel corso del tempo; gli intermediari partecipanti, però, hanno visibilità solo delle ultime 36 date mensili.

In caso di errori nelle segnalazioni si potrà contattare direttamente l’intermediario segnalante (nel caso di specie Beta Bank) al fine di chiederne la correzione; si consiglia, tuttavia, di darne notizia anche alla Banca d’Italia, la quale, se ha notizia di possibili errori, chiederà all’intermediario di verificare le informazioni trasmesse ed, eventualmente, di correggerle.
In caso di persistenza della segnalazione illegittima, si dovrà procedere giudizialmente avverso la Beta Bank, chiedendo la correzione dei dati trasmessi, nonché il risarcimento del danno eventualmente prodotto.

Alessandro B. chiede
lunedì 08/02/2021 - Lombardia
“Buon giorno, oggi mi trovo in questa situazione:
Nel 1993 la mia ditta a cui io avevo sottoscritto fidejussioni è fallita. Naturalmente sono arrivate da parte delle banche le relative ingiunzioni di pagamento. Dal 1993 fino ad oggi non ho ricevuto più niente, vorrei sapere se esiste ancora la possibilità di far valere dette fidejussioni oppure il debito si può considerare estinto.
Grazie”
Consulenza legale i 12/02/2021
In virtù della documentazione che ci ha fornito, i contratti che ha sottoscritto con le banche, a prescindere dalla loro denominazione, possono considerarsi contratti autonomi di garanzia.

L’elemento di differenziazione del contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione è l’indipendenza dal contratto principale; nel contratto autonomo di garanzia viene meno la caratteristica dell’accessorietà all’obbligazione principale.
A differenza dalla fideiussione, nel contratto autonomo di garanzia il garante è obbligato al pagamento nei confronti del creditore, in virtù dell’inserimento di una clausola che lo obbliga all’esecuzione immediata (o “a prima richiesta”) della prestazione del debitore, senza la possibilità avanzare le eccezioni e le contestazioni che sarebbero spettate al debitore principale, pertanto indipendentemente dall’esistenza, dalla validità o efficacia del rapporto di base tra quest’ultimo e il creditore, nonché a prescindere dall’esistenza di contestazioni tra il debitore principale ed il creditore relativamente al rapporto sottostante.
Neppure rileva la definizione del contratto in un modo o nell’altro, poiché è sufficiente che sia evidente che il garante/fideiussore abbia rinunziato alle eccezioni ed abbia promesso il pagamento a semplice richiesta.

La Suprema Corte ha rilevato che il solo inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta” e soprattutto “senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia: “L’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale. La caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l’assenza dell’elemento dell’accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall’art. 1945 c.c.” (Cassazione civile, sez. unite, 18 febbraio 2010, n. 3947).

Le “fideiussioni” che ci ha permesso di visionare, a prescindere dalla loro denominazione, possono considerarsi contratti autonomi di garanzia, poiché contengono una clausola di pagamento a prima richiesta da parte del garante/fideiussore.
Ciò ne determina l’autonomia dall’obbligazione principale, le cui vicende non influiranno sulla garanzia prestata, limitatamente alle somme comunque erogate dalla banca al debitore, così come previsto anche dalle clausole contrattuali; il creditore, pertanto, potrà richiedere al garante il pagamento di tali somme a prescindere da un’eventuale invalidità dell’obbligazione garantita.

Al contratto autonomo di garanzia non si applica neppure il disposto dell’art. 1957 del c.c., ai sensi del quale il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate; ovvero due mesi nel caso in cui il fideiussore abbia espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale. Esclusione, peraltro, prevista anche contrattualmente.

La distinzione è importante in quanto solo alla fideiussione si applica l’art. 1945 del c.c., secondo il quale il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale.
Così non è, invece, nel il contratto autonomo di garanzia, che ha vita autonoma rispetto all’obbligazione principale garantita: l’obbligo del garante non è quello di adempiere la medesima prestazione dell’obbligato principale, ma di tenere indenne il creditore dall’inadempimento del debitore principale (Cassazione civile, sez. I, 11 dicembre 2019, n. 32402).

Per quanto riguarda le obbligazioni principali, derivanti dai contratti bancari sottoscritti dalla società con le banche, esse, con tutta probabilità, si sono insinuate al passivo nel fallimento delle società, senza ottenere una piena soddisfazione della loro pretesa.
L’adempimento di tali obbligazioni, in ogni caso, non poteva essere richiesto ai soci; la società, infatti, era una s.r.l., pertanto il patrimonio dei soci non può, in termini generali, essere aggredito dai creditori sociali.

Per quanto riguarda i contratti autonomi di garanzia sottoscritti da Lei personalmente, se dal 1993 non ha ricevuto più alcun atto di messa in mora o comunque interruttivo della prescrizione, le obbligazioni in ivi dedotte si sono estinte per prescrizione nel termine di 10 anni dalla ricezione dell’ultimo atto interruttivo, pertanto nel 2003.
Anche a voler considerare tali contratti di garanzia come fideiussioni, e a far decorrere il termine prescrizionale dalla chiusura della procedura fallimentare, in assenza di qualsivoglia atto interruttivo della prescrizione tali obbligazioni si sono estinte per prescrizione nell’ordinario termine decennale, pertanto nel 2014.