L'espressione viene usata principalmente in due situazioni. Innanzitutto, per indicare la clausola contrattuale con la quale le parti stabiliscono l'inopponibilità di ogni tipo di eccezione avente il fine di evitare o ritardare la prestazione: le eventuali eccezioni potranno essere sollevate solo dopo l'adempimento. Tale clausola, se contenuta in condizioni generali di contratto e in contratti conclusi con moduli o formulari, deve essere specificamente approvata per iscritto, costituendo una clausola vessatoria. Per espressa previsione normativa, essa non ha effetto per le eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto. Ma l'espressione indica anche un principio del diritto tributario italiano per il quale un accertamento fiscale non può essere attaccato davanti agli organi giudiziari, se non previo pagamento della somma accertata dal fisco. Detto principio è stato seriamente posto in discussione, in quanto anticostituzionale.