Fondamento della norma
La norma era già contenuta nell'art. 1899 del codice civile del 1865, la cui dizione era peraltro poco chiara.
Il principio deriva dalla natura accessoria del negozio fideiussorio : «
Data la relazione di principale ad accessorio corrente tra l'obbligo del debitore e quello del fideiussore — osserva la Relazione al codice (numero 759) — questo presuppose il primo e ne rispecchia i caratteri ». Per questo e ovvio che la fideiussione e valida solo in quanto e valida l'obbligazione principale. L'articolo ammette come unica eccezione quella relativa all'obbligazione assunta da un incapace, a differenza del codice civile del 1865 che parlava più genericamente di «
eccezioni meramente personali ». Quale sia la portata della innovazione sarà chiarito nella spiegazione dell’
art. 1945 del c.c. che si occupa appunto delle eccezioni opponibili dal fideiussore.
Quando l'obbligazione è valida, di qualsiasi natura essa sia, pub sempre servire di appoggio ad un negozio fideiussorio. Quindi la fideiussione può avere una applicazione molto ampia, in quanto può accedere a qualsiasi obbligazione, non solo quindi a quelle nascenti da contratto, ma a quelle nascenti da delitto o dalla legge.
Incapacità del debitore principale
Quanto all’ incapacità del debitore
principale, non è necessario, perché la fideiussione sia valida, che l’ incapacità conosciuta dal fideiussore. Questa interpretazione, nonostante il contrario avviso espresso dal relatore (Macarini-Carmignani) in seno alla Commissione delle Assemblee legislative, non pare possa essere messa in dubbio, e ciò non solamente perchè una tale limitazione avrebbe dovuto essere espressamente contemplata, ma anche perché non è concepibile che chi presta fideiussione non si informi della condizione della persona che garantisce e quindi le conseguenze della sua eventuale Ignoranza debbono essergli imputate.
Pertanto, esclusa l’ eccezione più sopra considerata,
qualsiasi vizio della obbligazione principale si riflette sulla obbligazione fideiussoria, e quindi non solo la nullità, ma anche l'annullabilità per vizi del consenso e ogni altra anomalia che incida sul vincolo dell'obbligato principale. Cosi, ad esempio, non potendosi ritenere valida un'obbligazione di cui l'oggetto non sia determinato o non possa facilmente e sicuramente determinarsi, non e neppure valida la fideiussione prestata per detta obbligazione.
Come in concreto possa il fideiussore far riversare sul suo vincolo i vizi del vincolo principale ì chiaramente indicato nell’
art. 1945 del c.c. a cui si rinvia.
Naturalmente la validità della obbligazione principale riguarda
solo il profilo del solvens, non anche quello dell'
accipiens, per cui quando la illiceità del negozio riguardi soltanto quest'ultimo la fideiussione pre-stata a favore del
solvens è valida. Cosi ad esempio è da ritenersi valida la fideiussione prestata per una obbligazione principale ad un creditore incapace, riguardando questo articolo solo la incapacità del
reus promittendi.
Validità della fideiussione in caso di convalida successiva dell'obbligazione principale
La più antica dottrina ha esaminato il problema relativo alla validità della fideiussione quando l'obbligazione principale, originariamente nulla, sia suscettibile di ratifica e questa intervenga posteriormente alla fideiussione. La soluzione adottata in proposito dai giuristi romani, e seguita concordemente, è che questa conferma
non eserciti alcuna influenza sulla obbligazione fideiussoria, per la quale l’ obbligazione principale si cristallizza al momento in cui è stata prestata la fideiussione.
Per cui è stato acutamente osservato che vi sono dei casi in cui il fideiussore può opporre al creditore l'eccezione di invalidità, anche quando il debitore principale non può farlo, per avervi rinunziato, o per aver confermato l'atto viziato. Ciò che però non costituisce una anomalia rispetto al principio contenuto nell'articolo, in quanto la portata dell'articolo stesso postula che il rapporto tra obbligazione fideiussoria e principale vada riferito al momento nel quale la fideiussione viene contratta.