(massima n. 1)
Nelle garanzie autonome, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia e la sua rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invaliditā del contratto da cui tale rapporto deriva, a meno che non siano fondate sulla nullitā per contrarietā a norme imperative o per illiceitā della causa, non escludono l'operativitā del principio della buona fede, quale fonte integrativa degli effetti degli atti di autonomia privata, in virtų del quale deve ritenersi giustificato il rifiuto del pagamento, qualora esistano prove evidenti del carattere fraudolento (o anche solo abusivo) della richiesta del beneficiario. Tale rifiuto non rappresenta una mera facoltā, ma un dovere del garante, il quale č legato al debitore principale da un rapporto di mandato, che č tenuto ad adempiere con diligenza e secondo buona fede, con la conseguenza che l'accoglimento della richiesta di pagamento avanzata dal beneficiario in presenza di prove evidenti della sua pretestuositā preclude al garante la possibilitā di agire in rivalsa nei confronti del debitore principale.