(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 1945 c.c., che disciplina le eccezioni opponibili dal fideiussore nei confronti del creditore, non tutela un interesse di ordine pubblico ma un interesse di natura privata e puō quindi essere derogata dalle parti nell'esplicazione del principio di autonomia contrattuale, mediante apposita clausola con la quale il fideiussore rinunci ad eccepire l'invaliditā dell'obbligazione principale, senza che ne risulti alterata la natura del negozio fideiussorio. (Nella specie č stata ritenuta valida la clausola con la quale la garanzia fideiussoria č stata estesa anche alle obbligazioni assunte da soggetto privo di poteri rappresentativi della societā debitrice principale, implicitamente interpretata come rinuncia ad eccepire l'invaliditā derivante da assenza di poteri rappresentativi).