(massima n. 1)
Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietą della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltą del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilitą di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo.