Cass. civ. n. 11346/2018
Nei confronti del fideiussore in mora nell'adempimento dell'obbligazione di garanzia non trova applicazione la norma di cui al primo comma dell'art. 1224 c.c., secondo cui gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura, superiore a quella legale che sia stata convenzionalmente stabilita prima della mora, posto che la pattuizione degli interessi, essendo intervenuta fra il debitore principale e il creditore, è produttiva di effetti esclusivamente fra le parti stipulanti.
Cass. civ. n. 7444/2017
Nella fideiussione per obbligazione futura, l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa; tale onere non sussiste allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sè la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito.
Cass. civ. n. 27531/2014
La prestazione di garanzia fideiussoria può essere concessa con durata inferiore al mutuo ipotecario garantito, non assumendo rilevanza né che il creditore adempia sin dall'inizio del rapporto al suo obbligo di esborso di quanto mutuato, né che l'obbligo restitutorio del mutuatario sorga per l'intero dal momento della conclusione del contratto, pur se la restituzione sia dilazionata nel tempo, sicché il fideiussore non risponde degli inadempimenti verificatisi dopo la scadenza della garanzia se durante il suo periodo di efficacia sia stato rispettato il piano d'ammortamento.
Cass. civ. n. 9848/2012
Il recesso del fideiussore dalla garanzia prestata per i debiti di un terzo, derivanti da un rapporto di apertura di credito bancario in conto corrente destinato a prolungarsi ulteriormente nel tempo, produce l'effetto di circoscrivere l'obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è diventato efficace. L'obbligo del garante è limitato al pagamento di tale saldo anche qualora il debito dell'accreditato, al momento in cui la successiva chiusura del conto rende la garanzia attuale ed esigibile, risulti aumentato in dipendenza di operazioni posteriori, e senza che peraltro, ai fini della determinazione dell'ambito della prestazione dovuta dal garante, possa aversi una considerazione delle ulteriori rimesse dell'accreditato separata e diversa rispetto ai prelevamenti dallo stesso operati, e ciò stante l'unitarietà e l'inscindibilità del rapporto tra banca e cliente. Solo se il saldo esistente alla chiusura del rapporto di apertura di credito sia inferiore a quello esistente al momento del recesso del fideiussore, si verifica una corrispondente riduzione dell'obbligazione fideiussoria, in applicazione della regola sancita dall'art. 1941, primo comma, c.c., per cui la fideiussione non può eccedere l'ammontare dell'obbligazione garantita.
Cass. civ. n. 5316/2004
In tema di fideiussione prestata a garanzia di un'apertura di credito in conto corrente, il principio di correttezza e buona fede non impone automaticamente alla banca di recedere dal contratto nei riguardi del debitore principale solo perché si è verificato, a seguito del recesso del fideiussore, il venir meno della garanzia personale da quest'ultimo in precedenza prestata. Affinché, nei confronti del fideiussore, il comportamento della banca, che abbia proseguito nel rapporto di apertura di credito senza chiedere la sostituzione del garante o l'integrazione della garanzia, possa essere valutato sotto il profilo del contrasto con il principio di correttezza e buona fede, occorre che la banca stessa abbia agito con la consapevolezza della insufficienza della garanzia e senza la dovuta attenzione (anche ) all'interesse del fideiussore.
Cass. civ. n. 10864/1999
Nella fideiussione, la clausola cosiddetta «a prima richiesta e senza Eccezioni», in cui si consente al creditore di esigere dal garante il pagamento immediato del credito senza la possibilità di eccepire l'eventuale avvenuto adempimento da parte del debitore principale o la giustificazione dell'inadempimento per fatto della controparte, configura una valida espressione di autonomia negoziale, che assegna alla fideiussione carattere di atipicità, in deroga al principio dell'accessorietà, ma che non fa venir meno la connessione tra il rapporto accessorio e quello principale; non essendo l'autonomia del contratto assoluta ma relativa ed essendo possibile, in ipotesi di pagamento non dovuto, il riequilibrio delle posizioni contrattuali attraverso il regresso, la posizione del garante non è più onerosa di quella del debitore principale e deve, pertanto, escludersi che ricorra una violazione dell'articolo 1941 c.c.
Cass. civ. n. 1427/1999
La previsione per l'obbligazione fideiussoria di una scadenza anteriore a quella dell'obbligazione principale concretizza l'ipotesi di cui all'art. 1941, terzo comma, c.c., sotto il profilo della maggiore onerosità delle condizioni a cui è sottoposta la fideiussione, e comporta la nullità della clausola relativa all'anticipazione della scadenza dell'obbligazione fideiussoria. (Nella specie in sede di contratto definitivo, stipulato dopo che era già stata prestata la fideiussione, era stata posticipata la data dell'adempimento rispetto a quanto previsto nel contratto preliminare).
Cass. civ. n. 2752/1995
Le rimesse effettuate alla banca in conto corrente dal debitore principale dopo il recesso del fideiussore hanno natura solutoria — e quindi effetti riduttivi sul contenuto dell'obbligazione di garanzia, per il principio contenuto nell'art. 1941 c.c. — quando esse afferiscono ad un conto non assistito da un contratto di concessione di credito (ovvero quando il saldo passivo superi l'importo massimo del credito che la banca si è impegnata a concedere), mentre, in presenza di un'apertura di credito (configurabile anche sulla base di fatti concludenti, non essendo necessaria la forma scritta), le suddette rimesse hanno la funzione di ripristinare la disponibilità che la banca è obbligata ad apprestare al correntista.
Cass. civ. n. 711/1995
In tema di fideiussione prestata a garanzia di un'apertura di credito in conto corrente, senza predeterminazione di durata, il recesso del fideiussore è operante dal momento in cui viene a conoscenza della banca e produce l'effetto di limitare la garanzia al saldo passivo esistente a tale data, non essendo al garante opponibile l'ulteriore prosecuzione dei rapporto di apertura del credito. Tuttavia, poiché l'obbligazione del fideiussore ha lo stesso contenuto dell'obbligazione garantita (non potendo eccedere ciò che è dovuto dal debitore principale — art. 1941, comma 1, c.c.) e diventa attuale quando questa, con l'estinzione del rapporto di credito viene definitivamente determinata ed è esigibile, l'intervenuto recesso assume rilievo in relazione al saldo finale del conto, contenendo nei limiti suddetti l'ambito della garanzia, senza che — valendo il principio di inscindibilità delle rimesse attive e passive sia nel rapporto tra banca e cliente, che in quello tra banca e garante — le rimesse attive affluite sul conto dopo il recesso del fideiussore e fino alla chiusura del rapporto creditizio possano essere conteggiate a favore del garante in riduzione del saldo esistente alla data del recesso medesimo.
Cass. civ. n. 103/1985
Allorquando la fidejussione di un debito e di relativi accessori sia oggettivamente limitata ad un ammontare determinato
(ex art. 1941, comma secondo, c.c.) l'obbligazione fideiussoria cessa non appena il tetto massimo della garanzia sia stato raggiunto, anche per il cumulo degli interessi moratori che siano già maturati nella misura ultralegale pattuita. Pertanto la mora del fideiussore non può ridare vigore alla garanzia così esaurita ma può dar luogo soltanto — salva diversa diretta pattuizione tra fideiussore e creditore — ai normali effetti di cui all'art. 1224 c.c. e, quindi, all'obbligo, per il fideiussore costituito in mora, di corrispondere, oltre il tetto massimo garantito, soltanto i correlativi interessi moratori al tasso legale, a nulla rilevando, al di là di detto limite della garanzia, che tali interessi siano stati convenuti in misura ultralegale tra creditore e debitore principale in relazione al debito garantito.
Cass. civ. n. 1572/1984
Con riguardo a fidejussione prestata per un'apertura di credito bancario, il recesso del fidejussore, ove consentito nel perdurare del rapporto principale, produce l'effetto di circoscrivere l'obbligazione accessoria al saldo del debitore esistente al momento in cui il recesso medesimo diventa efficace, nel senso che l'obbligo del garante è limitato al pagamento di tale saldo ancorché il debito dell'accreditato, al momento della chiusura del conto, risulti aumentato in dipendenza di operazioni successive. D'altra parte, però, sull'obbligazione di garanzia così determinata non incidono le ulteriori rimesse dell'accreditato, le quali, stante l'unitarietà del rapporto, non possono essere considerate separatamente da prelevamenti, occorrendo aver riguardo, per determinare l'entità dell'obbligazione principale, al saldo esistente alla chiusura del rapporto di apertura di credito; e solo se tale saldo sia inferiore a quello esistente al momento del recesso, si verifica una corrispondente riduzione dell'obbligazione fidejussoria, in applicazione della regola sancita dall'art. 1941; comma primo; c.c. per cui la fidejussione non può eccedere l'ammontare dell'obbligazione garantita.