(massima n. 1)
In tema di rappresentanza processuale dell'agente di assicurazioni deve distinguersi il caso in cui non vi è conferimento di potere rappresentativo da parte della società da quello opposto. Nel primo la rappresentanza è fondata sull'art. 1903 c.c. ed è limitata alle obbligazioni dipendenti dal contratto di assicurazione stipulato dall'agente; nel secondo deriva dall'atto di conferimento, ai sensi degli artt. 1744, 1752 e 1753 c.c. che non è necessario menzionare espressamente, essendo sufficiente che l'agente indichi la propria qualità — e può estendersi alla riscossione dei premi anche di contratti stipulati da un altro agente, ma appartenenti allo stesso portafoglio, indipendentemente dalla circostanza che l'agente sia a gestione libera o legato all'impresa da un rapporto di subordinazione.