Cass. civ. n. 3807/2004
In tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, i decreti con i quali sono stati modificati i limiti dei massimali indicati nella tabella A allegata alla L. n. 990 del 1969, richiamata dall'art. 21 della predetta legge, hanno natura di atti normativi sebbene non di rango primario, e, quindi, sono conoscibili ex officio dal giudice e non hanno bisogno di essere provati dalla parte interessata.
Cass. civ. n. 6933/1999
I regolamenti si distinguono dagli atti e provvedimenti amministrativi di carattere generale, perché questi ultimi costituiscono espressione di una semplice potestà amministrativa e sono destinati alla cura concreta di interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente determinati nel provvedimento, ma determinabili, mentre i regolamenti sono espressione di una potestà normativa attribuita all'amministrazione, con carattere secondario rispetto a quella legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolamentazione attuativa o integrativa della legge, ma egualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente, con precetti che presentano appunto i caratteri della generalità ed astrattezza. Con riferimento ai regolamenti emessi dal potere esecutivo, al fine della attribuzione del carattere della normatività, assume, inoltre, rilievo l'espressa disciplina prevista nell'art. 17 della legge n. 400 del 1988, la quale all'uopo esige, sia per il caso di emissione con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sia per il caso di emissione con decreto ministeriale, che l'atto abbia la denominazione di regolamento e che sia stato emesso con un determinato procedimento, che comprende il parere del Consiglio di Stato, il visto e la registrazione della Corte dei Conti e la pubblicazione nella G.U. (In base a tali principi la Suprema Corte ha escluso che integri un regolamento il decreto con cui il Ministro per l'industria aggiorna gli importi dei massimali minimi di legge in materia di assicurazione obbligatoria per la r.c.a., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 990 del 1969, ed ha precisato che tali decreti integrano soltanto atti amministrativi).
Cass. civ. n. 2013/1994
Il decreto presidenziale, da adottarsi su proposta del Ministro per l'industria, ai sensi dell'art. 9, L. n. 990 del 1969, per adeguare progressivamente ai valori monetari correnti i limiti di massimale fissati dalla tabella A allegata alla stessa legge — entro i quali è contenuta la responsabilità dell'impresa assicuratrice designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada per il risarcimento dei danni prodotti da autoveicolo non assicurato — non opera retroattivamente con la conseguenza che il danno risarcibile dalla detta impresa non può che essere contenuto nei limiti dei minimi di garanzia che vanno individuati, in presenza di una serie di provvedimenti di adeguamento, con riferimento all'epoca del sinistro ed in base al provvedimento alla stessa epoca vigente.
Cass. civ. n. 4712/1985
La tabella A allegata alla L. 24 dicembre 1969 n. 990 sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, nel fissare i minimi di garanzia ai sensi dell'art. 9 della legge stessa ''per ogni persona danneggiata'' si riferisce ad ogni soggetto che nel sinistro abbia subito danni alla persona e non a qualsiasi altro soggetto cui per effetto del sinistro siano derivati danni. Ne consegue che in caso di morte di una persona in un incidente stradale i minimi di garanzia operano una sola volta per il singolo soggetto deceduto e non tante volte per quanti sono i superstiti di questo che assumono di avere subito un danno, salvo che in sede di contrattazione individuale le parti pattuiscano diversamente, dato che nella disciplina introdotta dalla L. 24 dicembre 1969 n. 990 l'autonomia privata trova limiti circa i minimi di garanzia e non anche per quanto riguarda una maggiore estensione della garanzia stessa.