Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative(1) sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti [1419](2).
Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative(1) sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti [1419](2).
(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
Cass. civ. n. 2989/2022
L'art. 28 del d.l. n. 1 del 2012 e l'attuativo regolamento Isvap n. 40 del 2012 vanno interpretati, in forza della sottesa "ratio", nel senso per cui i contratti di assicurazione non conformi al detto regolamento sono nulli - con sostituzione automatica delle clausole ex art. 1339 c.c. - se "connessi" o "condizionati" ad un contratto di mutuo, per tali dovendosi intendere le polizze la cui stipula è stata pretesa, imposta o capziosamente indotta dal mutuante anche in via di mero fatto, a prescindere dall'inserimento nel contratto di mutuo di clausole formali che ne subordinino la validità o l'efficacia alla stipula del contratto assicurativo. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza per non aver la Corte territoriale, rilevata la mancanza di una clausola formale, indagato, anche d'ufficio ed in base alle prove offerte, se nella specie la stipula del contratto di assicurazione sulla vita fu di fatto imposta oppure semplicemente "offerta", lasciando al mutuatario la facoltà di scegliere se accettarla).Cass. civ. n. 29455/2020
In tema di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi ex art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001, il sindacato della Corte di cassazione, adita con ricorso immediato in base al comma 3 dello stesso art. 64, non è limitato alla decisione del giudice di merito sulla questione pregiudiziale, ma si estende, anche d'ufficio, ai presupposti di ammissibilità del subprocedimento ivi disciplinato, atteso che la sentenza della Cassazione mira alla rimozione "erga omnes" della situazione di incertezza sollevata e ha, ai sensi del comma 7, un'efficacia rafforzata sugli altri processi riguardanti la medesima questione, consentendo al giudice dei giudizi futuri di decidere nuovamente su di essa solo se non ritiene di uniformarsi alla pronuncia della Corte. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 12/03/2019).Cass. civ. n. 21683/2019
In materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, l'art. 3 del d.lgs. n. 368 del 2001, che sancisce il divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, costituisce norma imperativa, la cui "ratio" è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d'impiego riduce la familiarità con l'ambiente e gli strumenti di lavoro. Ne consegue che, ove il datore di lavoro non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione, la clausola di apposizione del termine è nulla e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c..Cass. civ. n. 14083/2019
Il principio posto dall'art. 1339 c.c. è invocabile solo nell'ipotesi in cui si prospetti la sostituzione di clausole contrattuali difformi rispetto a norme imperative di legge e non invece, ove si invochi l'integrazione di lacune della manifestazione della volontà negoziale, al fine, peraltro, di ottenere effetti che possono dipendere solo dalle pattuizioni delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che, per l'ipotesi di revoca anticipata del mandato al difensore, a fronte di una lacuna nel regolamento negoziale aveva disposto la liquidazione del compenso sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 585 del 1994 prescindendo dai criteri fissati dalla convenzione)Cass. civ. n. 26354/2013
Nei contratti di somministrazione di servizi pubblici essenziali (nella specie, energia elettrica) l'inserimento di diritto di modifiche al regolamento contrattuale in forza dell'art. 1339 cod. civ. determina un nuovo momento genetico del rapporto dal quale discende l'obbligo per il contraente monopolista di applicare uniformemente, ove richiesto, le nuove condizioni generali di utenza anche ai rapporti già in essere, in forza dell'obbligo di parità di trattamento di cui all'art. 2597 cod. civ.Cass. civ. n. 17746/2009
L'inserzione automatica di clausole, prevista dall'art. 1339 c.c., costituisce una restrizione significativa del diritto di libertà economica consacrato dall'art. 41 Cost. di cui è espressione l'autonomia privata; e deve quindi trovare il suo fondamento in una legge formale o in un altro atto avente valore di legge in senso sostanziale o da esso richiamato tramite rinvio integrativo; pertanto, con riferimento al contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi di vigilanza da parte di un istituto privato, tale integrazione non può aver luogo in base al decreto con cui il prefetto approva la relativa tariffa ai sensi dell'art. 135 del R.D. n. 773 del 1931, trattandosi di un mero atto amministrativo espressivo di un sindacato di congruità, avente natura di merito, del prezzo di una prestazione contrattuale, né l'ingerenza con efficacia reale sulla tariffa proposta dall'istituto e liberamente accettata dal committente può trovare fondamento nella generale potestà del prefetto di impartire prescrizioni nell'interesse pubblico, in sede di rilascio di autorizzazioni di polizia, ai sensi dell'art. 9 del R.D. n. 773 cit.Cass. civ. n. 1689/2006
Relativamente ad un rapporto contrattuale di durata, l'intervento nel corso di essa, di una nuova disposizione di legge diretta a porre, rispetto al possibile contenuto del regolamento contrattuale, una nuova norma imperativa condizionante l'autonomia contrattuale delle parti nel regolamento del contratto, in assenza di una norma transitoria che preveda l'ultrattività della previgente disciplina normativa non contenente la norma imperativa nuova, comporta che la contrarietà a quest'ultima del regolamento contrattuale non consente più alla clausola di operare, nel senso di giustificare effetti del regolamento contrattuale che non si siano già prodotti, in quanto, ai sensi dell'art. 1339 c.c., il contratto, per quanto concerne la sua efficacia normativa successiva all'entrata in vigore della norma nuova, deve ritenersi assoggettato all'efficacia della clausola imperativa da detta norma imposta, la quale sostituisce o integra per l'avvenire (cioè per la residua durata del contratto) la clausola difforme, relativamente agli effetti che il contratto dovrà produrre e non ha ancora prodotto.Cass. civ. n. 11264/1998
Il principio posto dall'art. 1339 c.c. (inserzione automatica di clausole) non è invocabile nell'ipotesi in cui si prospetti la sostituzione di clausole contrattuali difformi rispetto a norme imperative di legge ma solo l'integrazione di lacune della manifestazione della volontà negoziale, al fine, peraltro, di ottenere non già effetti derivanti dall'applicazione della norma imperativa ma effetti del tutto diversi, che possono dipendere solo dalle pattuizioni delle parti (nella specie, la S.C. ha escluso che la disciplina contrattuale relativa alla distribuzione su cinque giorni del lavoro settimanale dei piazzisti potesse essere integrata con la disciplina in tema di limiti all'orario di lavoro, di cui al R.D. 15 marzo 1923, n. 692, per derivarne la riduzione contrattuale dell'orario a quaranta ore settimanali e quindi il diritto ad un compenso ulteriore per il lavoro svolto — di sabato — oltre l'orario contrattuale ma entro i limiti legali).Cass. civ. n. 2630/1981
L'inserzione automatica di clausole imposte dalla legge in sostituzione delle clausole contrattuali difformi, postulando che dal testo o dallo spirito della disposizione sia ricavabile l'invalidità di ogni clausola contraria, non è ipotizzabile quando sia prevista, per l'inosservanza del precetto normativo, una sanzione diversa dalla sostituzione o dalla invalidità della clausola contrattuale difforme.
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