Vecchio e nuovo codice
Il codice di commercio, che disciplinava in genere l'aggravamento del rischio in seno all'assicurazione danni (art. 432), per l'assicurazione vita dettava una norma che contemplava molte (ma non tutte) le ipotesi di possibile aggravamento del rischio e che i cambiamenti di residenza, di occupazione, di stato e di genere di vita (art. 451).
Il nuovo codice, invece, ritenendo troppo gravose le norme dell’ art. 1898 rispetto alle assicurazioni vita, in base al principio per cui l'uomo non deve trovare nel contratto di assicurazione un vincolo alla libera esplicazione delle sue attività e che, d'altro canto, da tale libera esplicazione l'atto di previdenza non venga troppo a soffrirne, ha stabilito la norma dell'art. 1926 che, limitatamente al caso di cambiamento di professione e di attività, costituisce un’ attenuazione
in favore contractus della disciplina dell'art. 1898.
La disciplina dell'art. 1926 costituisce un limite che può essere derogato soltanto a vantaggio dell'assicurato (
art. 1932 del c.c.) ed è da ritenere che nel quadro di questo limite le polizze — tranne che per aggravamenti speciali — continueranno ad essere più liberali del codice.
Cambiamenti di professione e di attività
L'art. 1926 si applica soltanto ai cambiamenti di professione e di attività, cioè ai cambiamenti dell'occupazione economica abituale, sia essa libera professione in senso tecnico, sia essa altra attività (impiego, arte, mestiere). Si ritiene che il rischio di guerra, escluso, salvo convenzione contraria, nelle assicurazioni danni dall'
art. 1912 del c.c., nell'assicurazione vita non sia di per sè escluso. Quando però l'assicurato da civile diviene militare e partecipi ad azioni di guerra, vi è un cambiamento di attività e troverà pertanto applicazione - salva legge speciale e salvo il patto di polizza più favorevole all'assicurato - l'art. 1926.
L'applicazione dell'art. 1926, limitata ai casi di cambiamento di professione o di attività,
non si estende al di fuori di dette ipotesi e cioè : 1) agli aggravamenti di rischio indipendenti dal cambiamento di professione o di attività, quali ad es. il cambiamento di residenza in Italia o all'estero, viaggi aerei abituali ecc., per i quali toma ad applicarsi, salvo convenzione contraria, l’ art. 1898 ; 2) agli aggravamenti di rischio in seno alla stessa professione o attività e a tale professione o attività collegati, i quali rientrano anche essi nella disciplina dell'articolo 1898 e, se non erano prevedibili al momento della conclusione del contratto (ad es. un ingegnere the assuma lavori pericolosi in Africa), daranno luogo al potere di recesso dell'assicuratore e se invece prevedibili e connaturali alla professione o attività dell'assicurato (ad es. medico mandato in zona infetta) non daranno luogo invece a tale potere.
Caso in cui all’assicuratore spetta il potere di recesso
Se il cambiamento di professione o di attività dell'assicurato e tale che se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto l'assicuratore, secondo le norme della propria impresa, non avrebbe consentito l'assicurazione, trova piena applicazione l'art. 1898 (arg. a contrario)
ex art. 1926, comma 1).
L'assicuratore può recedere dal contratto dando comunicazione per iscritto all'assicurato entro quindici giorni (
art. 1936 del c.c. cpv.), dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio (art. 1898, 1° cpv.).
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato (art. 1898, 2° cpv.) e all'assicuratore spettano i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui viene comunicata la dichiarazione di recesso (art. 1898, 3° cpv.).
In caso di recesso dell'assicuratore, al beneficiario spettano i valori di riscatto o di riduzione ove ne sussistano le condizioni. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione di recesso, l'assicuratore è liberato (art. 1898, ult. cpv.), salvo sempre il diritto del beneficiario ai valori di riscatto o di riduzione, ove ne sussistano le condizioni.
Caso in cui tale potere non spetta
Qualora i cambiamenti siano di tale natura che se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto l'assicuratore avrebbe consentito l'assicurazione per un premio più elevato, il contratto rimane efficace. Ma la somma assicurata sarà ridotta in proporzione del minor premio convenuto in confronto di quello che sarebbe stato stabilito se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto (art 1926 cpv.). La riduzione ha luogo naturalmente
ex nunc dal momento in cui il cambiamento si è verificato. Per l'attuazione di questo adeguamento contrattuale si possono presentare due ipotesi :
a) in caso che l'assicurato, osservando l'onere di dichiarazione, porti a conoscenza dell'assicuratore i1 cambiamento ovvero l'assicuratore ne venga altrimenti a conoscenza, l'assicuratore deve dichiarare allo stipulante entro quindici giorni (art. 1926, 3° cpv.), mediante notifica giudiziaria o anche con lettera raccomandata (art. 1926, ult. cpv.), se intende recedere dal contratto (ipotesi
supra, sub a) ovvero ridurre la somma assicurata o elevare il premio (art. 1926, 2° cpv.). In questi due casi lo stipulante deve dichiarare entro 15 giorni all'assicuratore, mediante notifica giudiziale o lettera raccomandata (art. 1926, nit cpv.), se intende o meno accettare la proposta (art. 1926, 3° cpv.). Il silenzio equivale ad accettazione (art. 1926, 4° cpv., comma 2). Se l'assicurato dichiara di non accettare, il contratto e risolto con efficacia immediata, salvo il diritto dell'assicuratore al premio relativo al periodo di assicurazione in corso e salvo il diritto dell'assicurato al riscatto (art. 1926, 4° cpv., I° comma) ;
b) nel caso in cui il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore venga comunque a conoscenza del cambiamento o che siano decorsi i quindici giorni per la sua dichiarazione, la somma viene senz
’altro
. ridotta in proporzione dal minor premio convenuto in confronto di quello che sarebbe stato stabilito se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto (art. 1926, 2° cpv., 1898, ult. cpv.).