(massima n. 1)
La stipulazione, da parte di un agente munito del potere rappresentativo di una compagnia di assicurazione, di clausole derogatorie al disposto di cui all'art. 1901 c.c. (nella specie, previsione dell'efficacia del rapporto assicurativo sin dalla decorrenza contrattualmente convenuta, nonostante il mancato pagamento del premio) deve ritenersi legittima, ai sensi del disposto del successivo art. 1932, attesane la operativitą in senso pila favorevole all'assicurato, e salva la ipotesi di una espressa limitazione della procura (la cui prova costituisce onere gravante sulla societą di assicurazioni), opponibile all'assicurato, da parte della compagnia, soltanto se resa pubblica attraverso le prescritte modalitą. Tale clausola in deroga deve ritenersi soggetta, a norma dell'art. 1988 c.c., alla forma scritta soltanto ad probationem, con conseguente ammissibilitą della sua dimostrazione mediante confessione o giuramento.