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Articolo 1689 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Diritti del destinatario

Dispositivo dell'art. 1689 Codice Civile

I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore(1) spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore [1691 comma 3](2).

Il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto(3) [2761 comma 1] e degli assegni da cui le cose trasportate sono gravate [1692]. Nel caso in cui l'ammontare delle somme dovute sia controverso, il destinatario deve depositare la differenza contestata presso un istituto di credito [251 disp. att.].

Note

(1) Tra di essi il più importante è il diritto alla consegna della merce.
(2) La norma presuppone che il vettore debba consegnare il bene ad un destinatario diverso dal mittente, ciò che configura un contratto a favore di terzo (1411 c.c.).
(3) Tra di essi vi sono il prezzo dovuto per il servizio di trasporto e quello dovuto quale prezzo dei beni. Se è il destinatario a dover pagare tali crediti si parla di "porto assegnato", se vengono soddisfatti dal mittente di "porto affrancato".

Ratio Legis

Se il trasporto deve essere eseguito a favore di un destinatario diverso dal mittente, esso configura un contratto a favore di terzo (1411 c.c.): pertanto, il diritto del terzo si consolida quando questi chiede la consegna, analogamente a quanto accade con la dichiarazione del terzo di voler profittare della stipula (v. 1411, 2 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1689 Codice Civile

Diritti del destinatario

Il legislatore del '42 mantiene integra, circa la posizione giuridica del destinatario, la costruzione giuridica del contratto come contratto a favore di terzi. Il destinatario non è cioè considerato come cessionario dei diritti del mittente, ma come acquirente di un diritto iure proprio verso il vettore, avente causa nel contratto stipulato tra il vettore e il mittente, ma non influenzato dagli altri rapporti eventualmente intercorrenti tra il vettore e il mittente (articolo 1411).

Il punto delicato di questa costruzione sta nella necessità di coordinare il diritto del destinatario con il diritto del mittente di disporre delle cose durante il viaggio (art. 1685). La regola generale in materia di contratto a favore di terzi, secondo cui il terzo beneficiario dichiarando di profittare della stipulazione, può in qualunque momento rendere irrevocabile e immodificabile dallo stipulante la stipulazione (art. 1411), non è adeguata alle esigenze speciali del contratto di trasporto. Per le esigenze particolari del contratto di trasporto il diritto del destinatario deve essere soggetto a un termine: l'arrivo delle cose a destinazione o, per il caso di perdita, la scadenza del termine in cui avrebbe dovuto arrivare, e a una condizione (condicio iuris): che prima di tale momento il mittente non abbia modificato la destinazione della cosa. Inoltre, non potendo il diritto di disposizione sulle cose rimanere sottratto al mittente, per il caso che il destinatario, anche dopo l'arrivo delle cose a destinazione, non intenda ritirarle, la sostituzione del destinatario al mittente nella titolarità dei diritti nascenti dal contratto non può non esser subordinata a un atto di adesione del destinatario al contratto, come ulteriore condicio iuris per il perfezionamento del suo diritto.

La disciplina della posizione del destinatario risponde precisamente a questi concetti. L'innovazione principale introdotta dal nuovo codice consiste in questo: che mentre secondo l'abrogato codice di commercio la sostituzione del destinatario al mittente nei diritti nascenti dal contratto avviene nel momento, in cui giunta la cosa a destinazione o scaduto il termine in cui avrebbe dovuto arrivare, il vettore consegna al destinatario la lettera di vettura o il destinatario ne chiede la riconsegna, secondo il codice del '42, che non prevede più un obbligo di consegna, ma solo di esibizione della lettera di vettura al destinatario (art. 1687), la sostituzione del destinatario al mittente nei diritti nascenti dal contratto di trasporto avviene "nel momento in cui arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui avrebbero dovuto arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore" (art. 1689). Quindi anche dopo l'arrivo effettivo (o legale) della cosa a destinazione fino a che il destinatario non richiede la riconsegna, il diritto di disposizione della cosa di fronte al vettore resta al mittente.


Legittimazione del destinatario

Il destinatario deve naturalmente legittimarsi, cioè dimostrare la sua identità personale con la persona indicata come destinatario nel contratto, con ogni mezzo di prova idoneo, secondo i principi generali (articoli 1188, 1189). Né il dimostrarsi proprietario della cosa, né il consenso del mittente risultante da atti estranei al contratto di trasporto sono per se stessi sufficienti. Né come titolo di legittimazione è decisivo il possesso del duplicato della lettera di vettura o della ricevuta di carico (a meno naturalmente che si tratti di documento all'ordine), e neppure il possesso della lettera di avviso del vettore.

Ove il destinatario agisca per mezzo di rappresentante, deve essere provata la rappresentanza. Se in luogo del destinatario si presenta un suo cessionario, deve essere data la prova della cessione.
Poiché il diritto del destinatario deriva direttamente dal contratto, anche se resta subordinato per il suo perfezionarsi a un atto di adesione successivo, il suo diritto passa de iure agli eredi, anche se egli sia morto dopo la conclusione del contratto e prima della sua adesione al medesimo.
Per la « richiesta di riconsegna » da parte del destinatario la legge non richiede né forme, né prove speciali. Essa è una dichiarazione unilaterale recettizia che può risultare in qualunque modo, verbis et re.


Oneri del destinatario

Con la richiesta di riconsegna i diritti nascenti dal contratto di trasporto si radicano nel destinatario, però condizionatamente all'adempimento da parte del destinatario delle prestazioni correlative nascenti dal contratto di trasporto. Queste prestazioni comprendono: a) il pagamento dei crediti del vettore per delegazione del mittente; tali crediti possono avere per oggetto il porto assegnato (vedi sopra); le spese eventuali sostenute dal vettore per prestazioni accessorie al trasporto (operazioni doganali, sanitarie ecc.) o anticipate dal vettore per trasporti precedenti; b) il pagamento dei crediti del mittente, della cui riscossione il vettore sia incaricato come mandatario dal mittente (assegni di valore).

Non si tratta di prestazioni in obligatione per il destinatario, perché il destinatario è libero di non eseguirle rinunciando alla riconsegna delle cose a lui destinate, ma di prestazioni in conditione, nel senso che il destinatario che richiede la riconsegna può ottenerne l'esecuzione solo « verso » il compimento di pari passo (zug um zug) delle prestazioni a suo carico.
Il diritto del destinatario, cioè, è un diritto doppiamente condizionato: nel suo perfezionamento in quanto il perfezionamento dipende dal fatto che, dopo l'arrivo effettivo o legale della cosa a destinazione, il destinatario ne richieda la riconsegna, prima che il vettore ne vari la destinazione; e nel suo esercizio, in quanto il diritto è esercitabile solo verso adempimento delle prestazioni dovute al vettore. Donde la conseguenza che se il destinatario non dichiara di avvalersi del suo diritto o non lo esercita nei modi voluti dal contratto, i diritti nascenti dal contratto profittano al mittente o per meglio dire si consolidano nel mittente, in armonia del resto al principio generale già posto in materia di contratto a favore di terzi dall'art. 1411 ult. cpv. In relazione a questo principio si spiegano le norme dell'art. 1690 circa i cosiddetti impedimenti alla riconsegna.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1689 Codice Civile

Cass. civ. n. 19278/2022

Il vettore che, dopo aver stipulato un contratto di assicurazione per conto del mittente, abbia corrisposto a quest'ultimo il valore della merce andata perduta durante il trasporto, è legittimato a surrogarsi nei diritti di costui verso l'assicuratore, indipendentemente dal consenso del destinatario.

Cass. civ. n. 22149/2021

Il contratto di trasporto, qualora il destinatario sia una persona diversa dal mittente, si configura come contratto a favore del terzo, nel quale la consegna delle cose a destinazione o la richiesta di consegna integra «la dichiarazione di volerne profittare» prevista dall'art. 1411 c.c., con conseguente subentro del destinatario nei diritti ed obblighi del mittente. Ne discende che, qualora le parti originarie del contratto abbiano pattuito un foro convenzionale esclusivo, il destinatario, divenuto parte del contratto, a differenza di quanto accade nel contratto a favore di terzo, ben può avvalersi della clausola derogatoria della competenza per territorio, non occorrendo alcuna ulteriore comunicazione adesiva al vettore, stante il suo subentro nel contratto già perfezionatosi.

Cass. civ. n. 31067/2019

Nella vendita con spedizione ex art. 1510, comma 2, c.c., il contratto di trasporto, poiché mantiene una propria autonomia, è soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 1683 ss. c.c. e, quindi, il venditore-mittente, anche dopo la consegna delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto fino al momento in cui, arrivata la merce a destinazione (o scaduto il termine entro il quale essa sarebbe dovuta arrivare), il destinatario non la richieda al medesimo vettore ai sensi dell'art. 1689, comma 1, c.c. Ne consegue che solo da tale momento il detto destinatario è legittimato, in caso di assicurazione contro la perdita o l'avaria della merce trasportata, ad esigere dall'assicuratore il pagamento del relativo indennizzo.

Cass. civ. n. 12708/2019

In tema di trasporto marittimo, in caso di perdita o danni subiti dalla merce, la legittimazione a promuovere l'azione cartolare contro il vettore spetta al portatore della polizza di carico per effetto di girata senza limitazione alcuna, mentre il caricatore-mittente può esercitare, nei confronti del medesimo vettore, le azioni causali che gli competono sulla base del contratto di trasporto tra loro concluso. Peraltro, in quest'ultima eventualità, la legittimazione all'azione di risarcimento si trasferisce dal mittente al destinatario dal momento in cui, scaduto il termine legale o convenzionale della consegna, lo stesso destinatario sia venuto a conoscenza di tale perdita a seguito della richiesta di riconsegna della detta merce. (In applicazione del menzionato principio, la S.C. ha ritenuto che l'avvenuta emissione del cd. delivery order, ovvero dell'ordine, impartito al capitano della nave, di consegna della merce in favore della società girataria, comportasse il passaggio della legittimazione ad esercitare l'azione causale dal mittente al destinatario). (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/11/2016).

Cass. civ. n. 13374/2018

In tema di trasporto di merci, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al subvettore; poiché, peraltro, nell'ambito dello stipulato contratto di subtrasporto, assume la qualità di submittente in caso di perdita delle cose, egli può far valere la responsabilità risarcitoria del subvettore indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti.

Cass. civ. n. 11744/2018

Il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, si configura come contratto tra mittente e vettore a favore del terzo destinatario, in cui i diritti e gli obblighi del destinatario verso il vettore nascono con la consegna delle cose a destinazione o con la richiesta di consegna, che integra la "dichiarazione di volerne profittare", ai sensi dell'art. 1411 c.c., e segna il momento in cui il destinatario fa propri gli effetti del contratto, da tale momento potendosi il vettore rivolgere solo a lui per il soddisfacimento del credito di rimborso e corrispettivo.

Cass. civ. n. 15107/2013

Nell'ipotesi di assicurazione contro la perdita e le avarie di merci trasportate, per stabilire la titolarità del diritto all'indennizzo occorre considerare l'incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate, per cui la legittimazione del destinatario sussiste, ai sensi dell'art. 1689 c.c., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con cui si è riconosciuta la qualifica di "assicurato" ex art. 1904 c.c. al mittente della merce, atteso che il "subentro" del destinatario nella posizione del mittente non si era verificato, perché la merce non era mai arrivata destinazione per essere stata oggetto di furto).

Cass. civ. n. 24400/2010

In tema di contratto di trasporto ed anche nell'ipotesi di vendita con spedizione, la legittimazione a domandare il risarcimento del danno per inesatto adempimento nei confronti del vettore spetta, alternativamente, al destinatario od al mittente, a seconda che i danni abbiano esplicato i loro effetti nella sfera patrimoniale dell'uno o dell'altro. (Nella specie, relativa a vendita internazionale, la S.C. ha affermato che il vettore principale e submittente era legittimato a chiedere il risarcimento dei danni, essendo stato dimostrato che lo stesso aveva tacitato le ragioni del destinatario e sopportato le conseguenze dell'inesatto adempimento del subvettore, per perdita parziale del carico). 

Cass. civ. n. 2094/2008

Nell'ipotesi di assicurazione del carico contro la perdita e le avarie occorse durante il trasporto, per stabilire la titolarità del diritto all'indennizzo per la merce trasportata, occorre considerare l'incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate, per cui la legittimazione del destinatario sussiste, ai sensi dell'art. 1689 c.c., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna la vettore. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata con cui era stato riconosciuto il diritto di surroga dell'assicuratore del destinatario della merce, senza avere accertato se quest'ultimo era diventato proprietario della merce stessa per averne chiesto la riconsegna al vettore).

Cass. civ. n. 3665/2006

In tema di trasporto di cose, il diritto del destinatario deriva direttamente dal contratto, anche se subordinato, per il suo perfezionamento, ad un atto di adesione successivo con il quale egli si sostituisce al mittente nei diritti nascenti dal trasporto. Tale atto può consistere, in caso di arrivo delle cose a destinazione o di scadenza del termine pattuito, nella richiesta di riconsegna delle cose rivolta al vettore, così che, ove una parte del carico sia rimasta danneggiata e il destinatario abbia richiesto e ottenuto la riconsegna della parte restante, a norma dell'art. 1689 c.c. egli ha diritto al risarcimento del danno conseguente alla perdita od avaria, senza che assuma rilevanza la restituzione al mittente della parte di carico danneggiata. Allo stesso modo il subentro del destinatario al mittente nei diritti nascenti dal contratto di trasporto avviene ogni qual volta il destinatario accetti la cosa danneggiata e proceda alla verifica dell'avaria in modo autonomo, così ponendo in essere degli atti di esercizio del potere di fatto sulle cose trasportate, comprovanti l'avvenuta riconsegna delle cose stesse e, quindi, l'esaurimento del rapporto contrattuale di trasporto.

Cass. civ. n. 18300/2003

Nel contratto di trasporto di cose, dal momento in cui il destinatario richiede al vettore la consegna della merce, egli subentra di diritto al mittente nei diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore ed altresì nell'obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto, tra i quali in primo luogo, l'obbligo di corrispondere al vettore il corrispettivo del trasporto, a prescindere dall'esistenza di eventuali «assegni», ovvero crediti del mittente verso il destinatario, gravanti sulla merce; se il vettore effettua la consegna senza pretendere il contemporaneo pagamento del corrispettivo del trasporto dal destinatario, incorre nella perdita dell'azione verso il mittente, anche se non perde quella nei confronti del destinatario.

Cass. civ. n. 7634/2003

Nei trasporto di cose la sostituzione del destinatario al mittente nei diritti nascenti dal contratto ha luogo, nel caso di perdita delle cose consegnate al vettore, soltanto dal momento in cui, scaduto il termine legale o convenzionale della consegna, il destinatario sia venuto a conoscenza di tale evento a seguito della richiesta di riconsegna della merce, con la conseguenza che, in assenza di tale richiesta, la legittimazione all'azione di risarcimento del danno contro il vettore, permane in capo al mittente.

Cass. civ. n. 15946/2000

Nel trasporto di cose la sostituzione del destinatario al mittente nei diritti nascenti dal contratto ha luogo, nel caso di perdita delle cose consegnate al vettore, soltanto dal momento in cui, scaduto il termine legale o convenzionale della consegna, il destinatario sia venuto a conoscenza di tale evento a seguito della richiesta di riconsegna della merce, con la conseguenza che, in assenza di tale richiesta, la legittimazione all'azione di risarcimento del danno contro il vettore, permane in capo al mittente.

Cass. civ. n. 4650/1999

In tema di contratto di trasporto di cose - che si configura come contratto a favore di terzi - il destinatario, dopo che abbia chiesto o comunque ricevuto la consegna della merce, acquista tutti i diritti nascenti dal contratto, compreso quello al risarcimento del danno subito dal carico, a prescindere dal pagamento dei crediti relativi al trasporto.

Cass. civ. n. 5084/1998

Nei trasporto di cose, qualora il vettore, convenuto in giudizio dal mittente, contesti la legittimazione di quest'ultimo in favore di quella del destinatario, su di lui incombe l'onere della prova dell'avvenuta richiesta della riconsegna della merce da parte del destinatario ai sensi dell'art. 1689 c.c., applicabile anche allo spedizioniere vettore di cui all'art. 1741 c.c.

Cass. civ. n. 9369/1997

I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose — che si configura come contratto a favore di terzi — spettano esclusivamente al destinatario e non al mittente con la conseguenza che quest'ultimo non è legittimato ad agire nei confronti del vettore per il risarcimento del danno indirettamente subito in conseguenza dello sconto accordato al destinatario a causa della ritardata consegna della merce. L'anzidetto principio opera a fortiori in tema di vendita con spedizione, nella quale, anche in ipotesi di vendita internazionale, il mittente-venditore si libera dall'obbligo della consegna nel momento stesso dell'affidamento della merce al vettore.

Cass. civ. n. 8854/1996

In tema di trasporto di cose, poiché ai sensi dell'art. 1689 c.c. il destinatario diviene titolare dei diritti nascenti dal contratto solo dal momento in cui, verificatesi le condizioni previste dal citato articolo, può chiederne la riconsegna al vettore, la prescrizione di quei diritti non può decorrere da epoca anteriore, ma solo da quando — arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare — egli può farli valere, manifestando la propria adesione al contratto con la richiesta di riconsegna. (Nei caso di specie in ragione del principio affermato è stata cessata la decisione di merito nella parte in cui i giudici dell'appello avevano invece ritenuto che il termine di prescrizione dovesse decorrere dal momento anteriore in cui il destinatario aveva chiesto al vettore di trattenere le merci affidategli dal mittente nei suoi magazzini e di posticiparne la riconsegna).

Cass. civ. n. 931/1995

In tema di contratto di trasporto di cose, l'esercizio del diritto di «contrordine» del mittente (art. 1685 c.c.), che non è soggetto ad una forma determinata, non richiede il consenso da parte di chi effettua la consegna, né il suo concorso nella formazione del nuovo documento di trasporto.

Qualora il vettore abbia affidato di sua iniziativa, con apposito contratto, l'esecuzione totale o parziale del trasporto di cose ad altro vettore (subvettore), è configurabile l'ipotesi del contratto a favore di terzo di cui all'art. 1411 c.c. e la qualità di terzo va riconosciuta, anche per il contratto di subtrasporto, non al mittente o allo spedizioniere, bensì al solo destinatario, la cui adesione manifestata con la richiesta di riconsegna della merce trasportata corrisponde alla dichiarazione del terzo di voler profittare della stipulazione in suo favore. Ne consegue che non il mittente – estraneo al contratto di subtrasporto – bensì il destinatario, quale beneficiario del contratto stesso, può esercitare nei confronti del subvettore i diritti che, una volta chiesta la riconsegna, gli derivano ex art. 1689 c.c., compreso quello di chiedere il risarcimento del danno per la perdita delle cose trasportate.

Cass. civ. n. 1775/1981

Il pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto e degli assegni da cui le merci siano gravate — integrando un'applicazione particolare del principio di autotutela di cui all'art. 1460 c.c. — costituisce condizione per l'esercizio dell'azione tendente all'adempimento del contratto, cioè allo svincolo ed alla riconsegna delle cose trasportate, ma non anche di tutti i diritti ed azioni che ab origine spettavano al mittente — ivi compresa l'azione risarcitoria per perdita od avaria della merce che, ai sensi del primo comma dell'art. 1689 c.c., al momento della riconsegna della merce si trasferiscono al destinatario senza riserve.

Cass. civ. n. 4822/1979

Dal disposto del secondo comma dell'art. 1689 c.c. e dal successivo art. 1692, nel contratto di trasporto di cose da consegnarsi a persona diversa dal mittente, qualora la cosa spedita sia gravata di assegni, l'obbligo del pagamento degli stessi nonché dei crediti del vettore è a carico del destinatario e sorge, salvo diverso specifico accordo intervenuto tra le parti, solo dal momento in cui il predetto abbia ricevuto la cosa.

Cass. civ. n. 1034/1978

In tema di trasporto di cose, qualora una parte del carico sia andata perduta o sia rimasta danneggiata, ed il destinatario abbia chiesto ed ottenuto la riconsegna della restante parte, trova applicazione l'art. 1689 primo comma Cod. civ., in forza del quale i diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario, non al mittente. Fra tali diritti deve comprendersi quello al risarcimento del danno conseguente a detta perdita od avaria, atteso che al destinataria stesso, divenuto creditore iure proprio della prestazione cui per contratto è tenuto il vettore, allorché, arrivate le cose a destinazione, o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, provveda a richiederne la riconsegna, non può non riconoscersi, per il caso di inadempimento, la spettanza della prestazione riparatoria dell'inadempimento medesimo e della violazione degli interessi regolati dal contratto.

Cass. civ. n. 1588/1977

Nel trasporto di cose, il diritto del destinatario di ottenere la riconsegna è condizionato al soddisfacimento di tutti i crediti derivanti al vettore dal contratto (art. 1689 secondo comma cod. civ.), e, pertanto, non solo del corrispettivo pattuito, ma anche degli ulteriori crediti che siano maturati per il protrarsi dell'attività di custodia e conservazione delle cose trasportate, a seguito del legittimo rifiuto di riconsegnarle.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1689 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

M. C. chiede
venerdì 23/06/2023
“In data 11.08.2022 effettuavo una spedizione internazionale assicurata tramite Poste italiane spa di un pacco contenente n. 3 vasi di vetro riprodotti in maniera artigianale del valore complessivo di € 1.800,00.
I n. 3 vasi erano contenuti all’interno di un imballaggio di tipologia e dimensioni adeguate a peso, forma e natura del contenuto della spedizione.
In data 17.08.2023, il pacco in questione veniva consegnato al destinatario -sig. Garry XXX- il quale al momento della consegna non poteva constatare in contraddittorio con il vettore lo stato della merce contenuta all’interno in quanto lo stesso era assente.
Solo al momento dell’apertura del pacco lo stesso si avvedeva che i vasi posti all’interno erano rotti e me ne dava immediata comunicazione a mezzo email.

In data 19.08.2023. provvedevo a redigere formale reclamo scritto, inoltrato a mezzo mail a poste italiane ove davo atto del danneggiamento della merce e chiedevo contestualmente il risarcimento del danno subito.

Il Sig. Garry XXX provvedeva a rinviarmi i vasi rotti nella confezione originale che attualmente conservo presso la mia abitazione.

Poste Italiane, tuttavia, negava il risarcimento del danno così motivandola: “in merito alla spedizione n. ZC01016XXXXXX le comunichiamo che all'atto della consegna non e stata rilevata alcuna anomalia/danneggiamento. Pertanto, come da Carta dei servizi di riferimento, la sua richiesta non puo essere accolta".

Sottoponevo il caso alla mia compagnia di tutela legale la quale però mi comunicava il diniego di copertura così motivandolo:

Gent.le sig. XXX,
invio la presente al fine di informala, che a seguito di approfondito studio ed analisi della documentazione pervenuta, ritengo che non ci siano i presupposti giuridici per avviare apposita azione risarcitoria per il danneggiamento della merce da lei inviata nei confronti del vettore Poste italiane spa.
Le ragioni del suddetto assunto vengono di seguito meglio precisate.
Il contratto di trasporto di cose viene disciplinato dall’ artt. 1683 c.c. all’art. 1702 c.c.. Nel particolare, l’art. 1689 c.c. prevede che i diritti nascenti dal contratto di trasporto (ivi compresi quelli risarcitori) verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui le cose oggetto di trasporto vengono consegnate.
Ne consegue che ex lege unico soggetto legittimato a far valere ogni e qualsivoglia azione connessa al contratto di trasporto, ivi compresa quella risarcitoria, è il destinatario e non il mittente.
La Cassazione con sentenza n. 24400 del 2010 ha mitigato l’assunto legislativo, precisando che la legittimazione a domandare il risarcimento del danno da parte del destinatario è alternativa a quella del mittente ed il criterio discretivo deve essere individuato nella sfera patrimoniale in cui i danni esplicano i loro effetti.
Nel caso di specie, non essendoci documentazione comprovante l’incidenza del danno nella sua sfera patrimoniale, come da lei comunicato con apposita mail, lei non è legittimato attivamente a far valere ogni e qualsivoglia azione nei confronti del vettore. Inoltre, si rileva che con particolare riguardo alle spedizioni internazionali, come quella che è stata effettuata nel caso di specie, bisogna avere riguardo alla disciplina di cui all’art. 30 della CMR, il quale prevede che nel caso di avaria della merce per vizi occulti grava in capo al destinatario l’obbligo di denunciare analiticamente il vizio al vettore entro 7 giorni dalla consegna.
Nel caso di specie, nessuna contestazione è stata mai mossa dal destinatario nei confronti del vettore. Le uniche contestazioni sono state da lei effettuate, in qualità di mittente.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto rilevo che, ad oggi, non sussistono i presupposti giuridici per avviare un’azione giudiziale nei confronti di Poste Italiane spa per due ordini di ragioni:
• mancanza di legittimazione attiva;
• decorrenza dei termini per denuncia dei vizi occulti da parte del destinatario ai sensi dell’art 30 CMR.



Richiedo Vs parere legale .



Nel caso le deduzioni della Compagnia fossero corrette :

a) La mancanza di legittimazione attiva può essere superata fornendo la prova della sostituzione della merce ?

b) Il destinatario ha denunciato analiticamente il vizio al sottoscritto il quale ha presentato immediata denuncia al vettore.
Si può considerare assolto quanto previsto dal art 30 Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR) tenendo presente che il destinatario vive in Australia , non parla italiano e che quindi sarebbe stato per lui molto difficile se non impossibile individuare le modalità e canali per sporgere reclamo al vettore Poste Italiane ?

Distinti saluti


Consulenza legale i 14/07/2023
Dopo attenta analisi del quesito e della normativa di settore, è possibile rispondere ai quesiti posti nei termini che seguono.
La risposta alle domande va data in un ordine - potremmo dire - logicamente inverso rispetto a come le stesse sono state poste, per le ragioni che seguono.
Nel quesito si chiede se sia possibile considerare assolto quanto previsto dall'art 30 della Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR) tenendo presente che "il destinatario vive in Australia, non parla italiano e che quindi sarebbe stato per lui molto difficile se non impossibile individuare le modalità e canali per sporgere reclamo al vettore Poste Italiane".
Ebbene, tale domanda viene posta sul presupposto - apparentemente corretto - che sussista effettivamente questo onere di denuncia entro sette giorni, menzionato dalla compagnia di assicurazione. In verità, però, nel quesito viene riferito che il destinatario, al momento della consegna, “non poteva constatare in contraddittorio con il vettore lo stato della merce contenuta all’interno in quanto lo stesso era assente.” Per un caso del genere, si applica sì l’art. 30 della Convenzione sul trasporto internazionale, ma non il secondo comma, che menziona l’onere della denuncia nei sette giorni, bensì il primo comma, che disciplina il caso di assenza di contraddittorio al momento del ricevimento del bene nelle mani del destinatario.
Il primo comma dell’art. 30, in particolare, prevede che “Se il destinatario ha ricevuto la merce senza averne accertato lo stato in contraddittorio con il vettore [...] si presume, fino a prova contraria, che egli abbia ricevuto la merce nello stato descritto nella lettera di vettura”. Quella che opera, pertanto, è una presunzione, che può essere vinta in caso di prova contraria.


La mail di immediata comunicazione in merito alla merce danneggiata, inviata dal destinatario al mittente, potrà di certo essere utilizzata per fornire la "prova contraria" richiesta dalla norma e idonea a soddisfare il requisito richiesto dal primo comma dell'articolo.
Allo stesso modo, l’esibizione della merce danneggiata può costituire altro utile elemento di prova contraria, così come il fatto che la stessa sia stata spedita indietro dal destinatario al mittente, se di ciò si riesce a fornire dimostrazione. Ovviamente, più circostanze utili vengono allegate, più la prova contraria fornita sarà “inattaccabile”.
In ogni caso, alcun onere aggiuntivo di denuncia entro sette giorni può essere richiesto al destinatario, poiché, come riferito, tale onere di denuncia entro sette giorni attiene all’ipotesi in cui vi sia stato il contraddittorio al momento del ricevimento della merce. Ma non è questo il caso di specie.
Venendo ora al primo quesito posto, si può ritenere che la prova della sostituzione della merce, corredata possibilmente degli scontrini o dei documenti che attestino l'importo speso, può senz’altro costituire quella prova utile al fine di dimostrare l’incidenza negativa sul patrimonio del mittente a causa dell’inesatto inadempimento del vettore, che dà diritto al primo di rivalersi sul secondo (cfr. Cass. Civ. n. 12744, del 17.11.1999).
Si consiglia, in ogni caso, di controllare per bene le clausole della polizza assicurativa sottoscritta per il trasporto internazionale di merci, poiché potrebbero fornire altri utili dettagli di carattere tecnico - giuridico per la soluzione del problema.
Solitamente, infatti, le polizze di assicurazione contengono sempre delle clausole specifiche e, poiché questa è un'assicurazione stipulata proprio per coprire il rischio di danneggiamento merce durante il trasporto, conterrà con tutta probabilità una clausola che disciplina gli obblighi e i diritti delle parti in caso si verifichi un'evenienza come quella di cui al caso di specie.