(massima n. 1)
In tema di contratto di trasporto, l'accertata assenza di assegni non esclude il diritto del vettore (o del subvettore) di ottenere il pagamento non pił dal mittente (o dal submittente), ma dal destinatario, essendo quest'ultimo obbligato ex lege a pagare al vettore (o al subvettore) il corrispettivo, anche in mancanza di una clausola di «assegno del porto», per il solo fatto di aver chiesto ed ottenuto la riconsegna della merce, restando irrilevante che egli abbia o meno assunto alcun obbligo in ordine al pagamento dei costi dei trasporti. Né modifica la posizione del vettore, in quanto a lui non opponibile, un eventuale patto tra il destinatario compratore e il venditore circa la definitiva incidenza su quest'ultimo, nei rapporti interni, delle spese del trasporto, in deroga all'art. 1510, secondo comma c.c.