(massima n. 1)
I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose che si configura come contratto a favore di terzi spettano esclusivamente al destinatario e non al mittente con la conseguenza che quest'ultimo non č legittimato ad agire nei confronti del vettore per il risarcimento del danno indirettamente subito in conseguenza dello sconto accordato al destinatario a causa della ritardata consegna della merce. L'anzidetto principio opera a fortiori in tema di vendita con spedizione, nella quale, anche in ipotesi di vendita internazionale, il mittente-venditore si libera dall'obbligo della consegna nel momento stesso dell'affidamento della merce al vettore.