(massima n. 2)
Qualora il vettore abbia affidato di sua iniziativa, con apposito contratto, l'esecuzione totale o parziale del trasporto di cose ad altro vettore (subvettore), è configurabile l'ipotesi del contratto a favore di terzo di cui all'art. 1411 c.c. e la qualità di terzo va riconosciuta, anche per il contratto di subtrasporto, non al mittente o allo spedizioniere, bensì al solo destinatario, la cui adesione manifestata con la richiesta di riconsegna della merce trasportata corrisponde alla dichiarazione del terzo di voler profittare della stipulazione in suo favore. Ne consegue che non il mittente – estraneo al contratto di subtrasporto – bensì il destinatario, quale beneficiario del contratto stesso, può esercitare nei confronti del subvettore i diritti che, una volta chiesta la riconsegna, gli derivano ex art. 1689 c.c., compreso quello di chiedere il risarcimento del danno per la perdita delle cose trasportate.