(massima n. 1)
Nei trasporto di cose, qualora il vettore, convenuto in giudizio dal mittente, contesti la legittimazione di quest'ultimo in favore di quella del destinatario, su di lui incombe l'onere della prova dell'avvenuta richiesta della riconsegna della merce da parte del destinatario ai sensi dell'art. 1689 c.c., applicabile anche allo spedizioniere vettore di cui all'art. 1741 c.c.