(massima n. 1)
Nell'ipotesi di assicurazione contro la perdita e le avarie di merci trasportate, per stabilire la titolarità del diritto all'indennizzo occorre considerare l'incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate, per cui la legittimazione del destinatario sussiste, ai sensi dell'art. 1689 c.c., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con cui si è riconosciuta la qualifica di "assicurato" ex art. 1904 c.c. al mittente della merce, atteso che il "subentro" del destinatario nella posizione del mittente non si era verificato, perché la merce non era mai arrivata destinazione per essere stata oggetto di furto).