Quando nel codice o in queste disposizioni si fa riferimento a istituti di credito, in detta espressione s'intendono comprese, oltre l'istituto d'emissione, le imprese autorizzate e controllate, a norma delle leggi vigenti, dall'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.(1)
Note
(1)
SECONDO COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 1986, N. 30. Testo previgente "Tuttavia il deposito prescritto dal n. 2 dell'art. 2329 deve essere eseguito presso l'istituto di emissione".