(massima n. 2)
Nel contratto di trasporto di cose, dal momento in cui il destinatario richiede al vettore la consegna della merce, egli subentra di diritto al mittente nei diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore ed altresì nell'obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto, tra i quali in primo luogo, l'obbligo di corrispondere al vettore il corrispettivo del trasporto, a prescindere dall'esistenza di eventuali «assegni», ovvero crediti del mittente verso il destinatario, gravanti sulla merce; se il vettore effettua la consegna senza pretendere il contemporaneo pagamento del corrispettivo del trasporto dal destinatario, incorre nella perdita dell'azione verso il mittente, anche se non perde quella nei confronti del destinatario.