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Articolo 1677 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Prestazione continuativa o periodica di servizi

Dispositivo dell'art. 1677 Codice Civile

Se l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi(1), si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione [1559](2).

Note

(1) Si tratta dell'appalto di servizi (v. 1655 c.c.), che si caratterizza in quanto ha ad oggetto la prestazione di un servizio che si protrae nel tempo.
(2) Si ritengono applicabili l'art. 1564 c.c. al posto dell'art. 1662, comma 2 c.c., e gli artt. 1569 e 1373, comma 2 c.c., anziché l'art. 1671 c.c..

Ratio Legis

La norma si spiega considerando che, in tal caso, la fattispecie di risulta è data dalla combinazione dell'appalto (1655 ss. c.c.) e di un contratto di durata, del quale la somministrazione costituisce esempio tipico (1559 ss. c.c.)

Spiegazione dell'art. 1677 Codice Civile

Rinvio

Poiché in tema di forniture - che tale è in ultima analisi il contenuto della prestazione continuativa - è prevalente il concetto di somministrazione in confronto a quello dell'appalto, così il relativo com­mento viene svolto nel capo concernente il contratto di somministrazione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1677 Codice Civile

Cass. civ. n. 41435/2021

Nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguito il lavoro appaltato (come nei casi di appalto di servizio di manutenzione), non viene meno per il committente detentore dell'immobile stesso che continui ad esercitare siffatto potere, il dovere di custodia e di vigilanza.

Cass. civ. n. 14670/2015

È configurabile un appalto di servizi di trasporto (e non un mero contratto di trasporto) ove le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l'apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore, l'esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative (nella specie, il trasporto, con annesso scarico e consegna, dei pali per le linee elettriche gestite dall'ENEL) in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente.

Cass. civ. n. 4783/1983

Anche nell'appalto continuativo o periodico di servizi trova applicazione l'art. 1671 c.c., in tema di recesso unilaterale del committente, in relazione all'esigenza di evitare che lo stesso resti vincolato pure quando sia venuta meno la sua fiducia nell'appaltatore, ovvero non abbia più interesse ai servizi medesimi, con la conseguenza che tale recesso può essere esercitato in qualsiasi momento dopo la conclusione o la rinnovazione del contratto, salvo l'obbligo del recedente di tenere indenne l'appaltatore di servizi prestati fino alla data del recesso, nonché delle spese sostenute e del mancato guadagno fino al giorno in cui il rapporto avrebbe dovuto avere normale svolgimento.

Il contratto d'appalto continuativo o periodico di servizi, non disdettato in tempo utile a norma dell'art. 1569 c.c. (richiamato dal successivo art. 1677), si rinnova per il tempo previsto nel contratto stesso o dagli usi, oppure a tempo indeterminato.

Cass. civ. n. 47/1983

Con riguardo ai contratti di durata (nella specie, appalto continuativo di servizi), per i quali le parti (ovvero la legge o gli usi) prevedano la tacita rinnovazione in difetto di recesso da esercitarsi entro un determinato termine di preavviso, la disdetta, ove condizionata ad un fatto successivo alla scadenza di detto termine, è inidonea ad escludere quella rinnovazione, comportando un'illegittima restrizione del periodo di preavviso in danno dell'altra parte.

Cass. civ. n. 3530/1983

L' applicabilità delle singole norme via via dettate per l'appalto d'opera e l'appalto di servizi non deriva dal riferimento delle stesse all'uno o all'altro, bensì dalla loro compatibilità o incompatibilità con il contenuto specifico del rapporto. Conseguentemente nel caso di appalto d'opera a tempo indeterminato, va riconosciuta all'appaltatore la facoltà di recesso prevista dagli artt. 1677, 1569 c.c. per l'appalto di servizi, con l'obbligo di un congruo preavviso.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1677 Codice Civile

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Anonimo chiede
giovedì 22/02/2018 - Puglia
“Un istituto di vigilanza ha installato nell’anno 2009 un ponte radio, in comodato d’uso, su allarme.
La scadenza contrattuale è stata sempre annuale e la prossima sarà il 01.08.2018 e sino a quella data è stato pagato per intero il canone di abbonamento.
Nell’anno 2015 l’istituto di vigilanza si trasforma in società cooperativa e l’istituto di vigilanza comunica telefonicamente che nessun altro contratto dovrà essere sottoscritto poiché i vecchi contratti sono confluiti automaticamente nella cooperativa…
Il 20.02.2018 il contraente persona fisica invia una raccomandata a/r, all’istituto di vigilanza, e manifesta la volontà di disdire anticipatamente l’abbonamento e l’immediata disinstallazione del ponte radio senza richiedere null’altro nemmeno i canoni pagati anticipatamente.
L’istituto di vigilanza risponde che il ponte radio verrà disinstallato solo dopo la scadenza naturale del contratto e cioè il 01.08.2018.
RIASSUMENDO: il contraente non chiede la restituzione dei canoni pagati anticipatamente ma la sola disinstallazione anticipata del ponte radio onde consentire ad altro istituto di vigilanza (si spera più efficiente) di poter installarne un altro sulla stessa linea occupata oggi dal vecchio istituto.
DOMANDA: quali strumenti ha il contraente privato per obbligare l’istituto di vigilanza a disinstallare il ponte radio “senza perdite di tempo”?”
Consulenza legale i 24/02/2018
Il contratto di vigilanza rientra tra i contratti di fornitura di servizi.
Nel caso di specie, con riguardo al fornitore, non trattandosi di persona fisica bensì di persona giuridica si può far riferimento al contratto di appalto di servizi di cui all’art. 1677 del codice civile che rimanda alle norme relative al contratto di somministrazione.
Fermo quanto previsto dal codice civile, per rispondere al quesito in esame occorre far riferimento a quanto contenuto nelle condizioni generali sottoscritte tra le parti.
Al punto 1 del documento trasmesso è espressamente previsto un tacito rinnovo del contratto di anno in anno a meno che non venga disdetto da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata a/r.
Tale facoltà contrattuale è stata regolarmente e tempestivamente esercitata dal contraente.
Tuttavia, l’istituto della disdetta è cosa ben diversa da quello del diritto di recesso.
Sono entrambi atti unilaterali ma con diverse funzioni.
Funzione della disdetta è quella di evitare il rinnovo automatico del contratto alla scadenza.
Con il diritto di recesso, invece, il contraente esprime la volontà di sciogliere il contratto ancora in corso e non di non volerlo rinnovare alla scadenza. Il codice civile all’art. 1373 stabilisce espressamente che “se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.”
Tale diritto nei contratti di servizi conclusi a distanza e fuori dai locali commerciali, come previsto dall’art. 52 del Codice del Consumo, può essere esercitato entro 14 giorni dalla conclusione (cioè dalla sua sottoscrizione).
Nel caso in esame, tuttavia, quello che è stato esercitato non è il recesso ma la disdetta.
Per cui è pacifico che il contratto di vigilanza continuerà ad esistere sino alla sua scadenza del 01.08.2018 ed a quella data, proprio perché è stata esercitata la disdetta, non verrà automaticamente rinnovato ma cesserà di avere efficacia tra le parti.

Quanto alla installazione dell’apparato radio essa parrebbe essere oggetto di altro contratto di comodato (V. punto 6 delle condizioni generali) che però non risulta essere contenuto in un separato atto. Tale contratto di comodato si può ritenere che sia collegato a quello di fornitura del servizio di vigilanza che rappresenta il contratto principale.
L’accenno al contratto di comodato gratuito ivi indicato senza la sottoscrizione di altre condizioni generali al riguardo permette solo di far riferimento alla disciplina generale contenuta negli articoli 1803 e seguenti del codice civile.
Detta normativa tuttavia non prevede alcun obbligo a carico del comodante (l’istituto di vigilanza, nel caso in esame) di riprendere il bene dato in comodato in ipotesi di disdetta del contratto da parte del comodatario. Quanto previsto nell’art.1809 c.c. è infatti più che altro posto a tutela del comodante in quanto è stabilito che: “il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto. Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.”.
Poiché il contratto di comodato dell’apparecchio radio o telefonico è collegato, come abbiamo appena evidenziato, a quello di fornitura di servizi, appare legittimo ritenere che continuerà ad essere valido ed efficace sino alla scadenza di quest’ultimo e cioè sino al 01.08.18, giusta disdetta inviata a mezzo raccomandata a/r. Appare quindi condivisibile la risposta dell’istituto di vigilanza secondo cui “il ponte radio verrà disinstallato solo dopo la scadenza naturale del contratto”.

Con riguardo invece all’aspetto del mutamento del soggetto fornitore del servizio di vigilanza, si osserva quanto segue.
Secondo quanto riferito ed in base alle visure fornite, vi è stata una successione del contratto: alla precedente società di vigilanza ne è subentrata un’altra.
Vi è stata quindi una cessione d’azienda (parrebbe data in affitto o in comodato, secondo quanto risulta nella visura). In base all’art. 2558 c.c. «se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale”.
Ciò significa che c’è una sorta di successione automatica nel rapporto contrattuale per cui il cessionario dell’azienda subentra automaticamente in tutti i contratti stipulati dal cedente.
A tal fine, il legislatore non richiede alcun consenso del contraente ceduto (l’abbonato al contratto di vigilanza, nel caso di specie) che però può “recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa", come ribadito anche dalla Suprema Corte (Sent.Cass. n.19870/2009) secondo cui “in caso di cessione d'azienda, che comporta la successione "ope legis" nei contratti stipulati per l'esercizio della stessa, il cedente risponde del buon fine di tali contratti soltanto nei confronti del cessionario, ai sensi dell'art. 2558, secondo comma, c.c., e non anche nei confronti del contraente ceduto, al quale la legge accorda quale unica forma di tutela il diritto di recesso”.
Orbene, nel caso in esame la cessione risulta essere stata comunicata nel 2015 e comunque il nuovo nominativo appare nella quietanza rilasciata il 01.08.16, pertanto sono ampiamente decorsi i termini di tre mesi del recesso dal contratto, come previsto nel sopra citato art. 2558 c.c.

Alla luce di tutte le osservazioni che precedono, in risposta alla domanda contenuta nel quesito, si ritiene non vi siano strumenti giuridici per obbligare l’istituto di vigilanza ad una disinstallazione anticipata, salvo - ovviamente - un eventuale accordo tra le parti in tal senso.