La somministrazione è il contratto con il quale una parte(1) si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo [1561 ss.], a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative(2) di cose [1560, 1677, 74 l.f.](3).
La somministrazione è il contratto con il quale una parte(1) si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo [1561 ss.], a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative(2) di cose [1560, 1677, 74 l.f.](3).
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Consulenza(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 30511/2025
In assenza della prescritta "scheda carburante", i costi sostenuti per l'acquisto di carburante non sono deducibili ai fini delle imposte dirette né detraibili ai fini dell'IVA, salvo che il contribuente operi nell'ambito di un contratto di somministrazione di beni, come previsto dall'art. 1559 c.c.Cass. civ. n. 5219/2025
In tema di somministrazione di energia elettrica, in caso di manomissione del contatore e conseguente inattendibilità dei dati da esso registrati, è configurabile il diritto al risarcimento del danno in capo al somministrante, che ne può provare l'ammontare anche tramite elementi presuntivi, quali calcoli statistici sull'entità dei consumi storici o anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti (legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente), come, ad esempio, il criterio metodologico della "potenza tecnicamente prelevabile", di cui va affermato il carattere non arbitrario.Cass. civ. n. 512/2025
In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, in ragione della irrilevanza della conferma in sede testimoniale dell'esattezza della lettura dei consumi da parte dell'operatore dell'ente somministrante, a fronte del fatto che la sostituzione del contatore senza contraddittorio e la sua successiva distruzione avevano reso impossibile la prova del corretto funzionamento dell'apparecchio di rilevazione).Cass. civ. n. 20826/2024
La somministrazione si distingue dalla vendita per la causa unitaria del contratto, che mira al soddisfacimento di un bisogno periodico o continuativo della parte somministrata. La periodicità e la continuità sono elementi essenziali connotanti il contratto di somministrazione.Cass. civ. n. 17757/2024
In tema di inadempimento contrattuale derivante dalla sospensione del servizio di somministrazione di gas ed energia, se la gestione della rete è riservata al distributore, la responsabilità del ritardo nella riattivazione del servizio non può essere automaticamente attribuita al fornitore.Cass. civ. n. 17401/2024
In tema di somministrazione di energia elettrica, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore - meccanismo di contabilizzazione accettato consensualmente dai contraenti - non priva l'utente del diritto di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto (impresa, famiglia o persona singola).Cass. civ. n. 6934/2024
Il prezzo della somministrazione dell'energia elettrica pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi continuativa; pertanto, la necessità dell'adesione dell'amministrazione per la cessione del credito è limitata al periodo in cui i contratti sono in corso esecuzione.Cass. civ. n. 4198/2024
In materia di somministrazione di energia elettrica, grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo. Tale riparto degli oneri probatori deriva dal principio della "vicinanza della prova", in quanto le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze.Cass. civ. n. 4197/2024
L'onere di provare l'inesistenza dei disservizi allegati dal somministrato, ovvero l'inesistenza dell'inesatto adempimento, è a carico del somministrante, sicché quest'ultimo deve dimostrare di avere reso la prestazione che giustifica l'obbligazione di pagamento della controparte.Cass. civ. n. 28984/2023
In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.Cass. civ. n. 20267/2023
Il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem": la sua conclusione può avvenire anche per "facta concludentia" e ne può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici.Cass. civ. n. 15771/2022
In tema di contratto di somministrazione di energia elettrica, l'utente che intenda contestare l'anomalia dei consumi, ritenuti eccessivi, a causa della manomissione del contatore da parte di terzi, è tenuto a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, nonché a provare l'attività illecita del terzo, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore.Cass. civ. n. 33559/2021
Il contratto di somministrazione si distingue dalla vendita a consegne ripartite perché, nel primo caso, la periodicità o la continuità delle prestazioni si pongono come elementi essenziali del contratto stesso, in funzione di un fabbisogno del somministrato (ove non sia stata determinata l'entità della somministrazione), si che ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre, mentre la vendita a consegne ripartite è caratterizzata dalla unicità della prestazione, rispetto alla quale la ripartizione delle consegne attiene soltanto al momento esecutivo del rapporto.Cass. civ. n. 24904/2021
In tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo (nella specie, derivante da accertata perdita occulta nell'impianto), il gestore è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, ad informare l'utente a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare (onere di verifica dell'impianto e del contatore, c.d autolettura, ecc.), così da consentirgli di tempestivamente attivarsi per evitare l'aggravamento del danno.Cass. civ. n. 297/2020
In tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite.Cass. civ. n. 18179/2019
Ciò che contraddistingue l'appalto dalla somministrazione è l'oggetto della prestazione, costituito nel primo caso da servizi prestati continuativamente, nel secondo da cose prodotte dal somministrante e da prestare in via continuativa, laddove, nel caso in cui l'attività di fare sia strumentale rispetto all'erogazione, la fattispecie va qualificata come somministrazione. (Nella specie, la S.C., ha escluso la possibilità di qualificare come somministrazione un contratto di installazione di un sistema informatico, avente ad oggetto anche l'obbligo di provvedere agli aggiornamenti del software ed alla manutenzione dell'hardware, con conseguente inapplicabilità dell'art. 74 l.fall., nel testo ante riforma del 2006, riguardante solo le vendite a consegne ripartite ed il contratto di somministrazione).Cass. civ. n. 19154/2018
In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.Cass. civ. n. 20175/2015
In tema di contratto di somministrazione di energia elettrica, sussiste in capo all'utente un obbligo di vigilanza e custodia per la conservazione del contatore di proprietà del somministrante, sicché il danno determinato da tale inadempimento ha natura contrattuale e si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.Cass. civ. n. 21729/2013
La clausola di esclusiva inserita in un contratto di somministrazione, in virtù del principio generale di libertà delle forme negoziali, deve avere la medesima forma prevista per il contratto cui accede e non soggiace all'operatività dell'art. 2596 c.c. che impone tale forma, "ad probationem", per il patto che limita la concorrenza.Cass. civ. n. 15189/2011
L'accertamento compiuto dal giudice di merito circa l'esistenza di un contratto avente ad oggetto una pluralità di prestazioni ad un cliente da parte di un fornitore non può essere condizione sufficiente per configurare il contratto di somministrazione, ove non sia individuata la connessione tra le prestazioni stesse, trattandosi di un contratto ad esecuzione continuata che si caratterizza come negozio unitario pur nel ripetersi degli atti di esecuzione.Cass. civ. n. 1469/1999
La concessione di vendita, pur presentando aspetti che, per qualche verso, l'avvicinano al contratto di somministrazione, non consente, tuttavia, di essere inquadrato in uno schema contrattuale tipico, trattandosi, invece, di un contratto innominato, che si caratterizza per una complessa funzione di scambio e di collaborazione e consiste, sul piano strutturale, in un contratto-quadro o contratto-normativo, dal quale deriva l'obbligo di stipulare singoli contratti di compravendita ovvero l'obbligo di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti, alle condizioni fissate nell'accordo iniziale.Cass. civ. n. 742/1980
Nel contratto di somministrazione, caratterizzato dal fatto che il somministrante è tenuto ad effettuare diverse prestazioni, tra loro connesse, ma autonome, la pluralità di dette prestazioni, richiesta dalla stessa funzione e finalità del contratto, incide sulla formazione di esso, e non già, come nel caso di vendita a consegne ripartite, sull'esecuzione. Nello stesso contratto, la clausola di esclusiva a favore del somministrante, costituendo un mezzo di lotta all'altrui concorrenza e di assicurazione di una riserva di mercato, ha un fondamento economico e giuridico diverso da quello della stessa clausola a favore del somministrato, per il quale questa costituisce soltanto un mezzo d'incremento patrimoniale.Cass. civ. n. 3511/1977
Si verte in tema di somministrazione quando il frazionamento delle consegne è determinato dall'interesse del destinatario, per il soddisfacimento di un suo bisogno che si riproduca periodicamente, così da non poter trovare appagamento nella disponibilità delle cose in unica soluzione. Diversa è, invece l'ipotesi della vendita a consegne ripartite, in quanto, in questa figura contrattuale, il frazionamento non incide sull'oggetto, che resta sempre costituito da un'unica prestazione, ma rappresenta solo una modalità della esecuzione, collegata con l'impossibilità di effettuare la consegna in una sola volta. In questa seconda ipotesi, il contratto non è ad esecuzione periodica, come nel caso della somministrazione, ma ha per oggetto una prestazione unica, anche se frazionata.Cass. civ. n. 4228/1976
Il contratto di vendita a consegna ripartita si distingue dal contratto di somministrazione poiché ha ad oggetto una quantità predeterminata di cose da fornirsi in più riprese. Nella somministrazione, invece, che ha la sua essenza nella durata, poiché le singole forniture corrispondono ad un bisogno reiterato e durevole del somministrando, la quantità complessiva della prestazione non è determinabile a priori prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, ma diventa determinabile nel corso di detta esecuzione, in base alle finalità, previste in contratto, che le forniture debbono soddisfare restando così individuata anche la durata del contratto, che avrà termine con l'esaurimento di tale finalità.
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