Inadempienze
Dispone infatti l'art. 1564 che, per lo spiegamento di effetti risolutivi nell'ulteriore sviluppo del rapporto in caso di inadempimenti relativi a singole prestazioni, oltre all' importanza o gravità intrinseca obiettiva dell'inadempimento, occorre che questo sia tale da menomare la fiducia nell' esattezza dei successivi adempimenti.
Ciò vuol dire che, in materia di somministrazione, l'inadempienza, per essere veramente risolutiva sulla struttura organica del rapporto, deve essere tale da scuotere alla base quello che dovrebbe esserne il naturale fondamento: la fiducia, cioè nella regolarità e continuità delle prestazioni, per cui le parti possano attendere con tranquillità e sicurezza l'ulteriore fedele svolgimento del rapporto conforme alle proprie aspettative e bisogni. Occorre, cioè qualche cosa di estrinseco all'inadempienza in se stessa, riguardante uno stato patologico presumibilmente permanente dell'azienda, tale da far fondatamente dubitare circa la sua capacità ulteriore di adempimento.
Questo stato patologico si fa generalmente consistere nello stato di insolvibilità particolarmente a riguardo del somministrante, per cui gli verrà meno il credito, linfa indispensabile di ogni organizzazione produttiva, onde presumesi che egli non sarà in grado di provvedere alle altre consegne.
Trattasi, peraltro, di un requisito che non si richiede nel regolare le inadempienze degli altri contratti.
Risoluzione
Quali possano essere le inadempienze delle due parti nel contratto di somministrazione, non è il caso di prospettare specificamente, dopo che si è già detto della funzione e della finalità della contrattazione, nonché dei principali obblighi del somministrante e del somministrato. Oltre alla quantità e qualità delle cose a somministrarsi, assume importanza essenziale la puntualità delle consegne, nell'interesse di entrambe le parti; e per converso, quanto al somministrato le inadempienze riguarderanno l'esatto e puntuale pagamento del prezzo.
Ma, oltre a queste configurazioni essenziali, altre ne possono immaginarsi, tenuto soprattutto conto del carattere generico del rapporto, adattabile a varie obiettivazioni, configurabili a loro volta secondo lo schema di contratti diversi, per cui potranno riprodursi, nel quadro della somministrazione, le caratteristiche inadempienze di altri contratti affini, con quei particolari atteggiamenti che derivano dal loro operare in un rapporto unitario organico.
E per tutte le inadempienze — comprese quelle relative al termine — varrà la regola comune che per dar diritto alla domanda di risoluzione del contratto debbano, isolatamente o per virtù di insieme, presentare una notevole gravità ed inoltre rivelare lo stato patologico dell'azienda, per cui venga meno l'elemento della fiducia.
Ove ciò ricorra si avrà la risoluzione con ripercussione su tutta l'economia ulteriore del rapporto, e con gli effetti noti di diritto comune.
Ove invece l'inadempienza non presenti questi caratteri, i suoi effetti resteranno circoscritti attorno alla singola prestazione alla quale l'inadempienza si riferisce. Nel senso di legittimare, ad es. per il somministrato l'acquisto in danaro, sul mercato, al prezzo corrente e la domanda di risarcimento verso il somministrante; ed inversamente, per il somministrante, la vendita in danno, per collocare le cose apprestate e risarcirsi delle spese incontrate, salvo anche in questo caso l'azione del risarcimento contro il somministrato — relativamente sempre a quella singola prestazione — mentre per tutt'altro il rapporto continua a svolgersi; ma trattasi, come e evidente, di una configurazione più teorica che reale, in quanto non può immaginarsi la continuazione operativa di un complesso fiduciario rapporto quale è la somministrazione quando sia complicata da contestazioni e pretese risarcitorie anche rispetto ad una prestazione singola, inserita come è questa, necessariamente, nell' economia dell'insieme.