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Articolo 1366 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Interpretazione di buona fede

Dispositivo dell'art. 1366 Codice Civile

Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede(1).

Note

(1) E' discusso se la norma si riferisca alla buona fede in senso soggettivo, quale criterio che tutela l'affidamento di una parte sull'altra, o in senso oggettivo, cioè quale canone di valutazione generale del comportamento delle parti.
Si ritiene comunque contrario a buona fede, ad esempio, dare rilievo ad interpretazioni troppo formalistiche dell'accordo.

Ratio Legis

Il legislatore vuole che il concetto di buona fede permei tutto il rapporto contrattuale, dal momento delle trattative (1337 c.c.) sino a quello di esecuzione (1375 c.c.), compreso l'eventuale periodo di pendenza della condizione (1358 c.c.), al fine di tutelare l'affidamento che una parte ripone sulla correttezza dell'altra parte.

Brocardi

Bonae fidei iudicio exceptiones pacti insunt
Bonae fidei non congruit de apicibus iuris disputare

Spiegazione dell'art. 1366 Codice Civile

Il principio della buona fede nel codice del 1942 — Esclusione del formalismo nella dottrina generale dei contratti

Stando alla ricordata Relazione, l'art. 1366 costituisce il punto di sutura fra i criteri soggettivi di interpretazione posti agli articoli 1362-1365, ed i criteri oggettivi o, come da altri si dice, integrativi, posti agli articoli 1367-1371; e domina questi e quelli. L'art. 1366, sempre secondo la ricordata Relazione, costituisce il complemento dell'articolo 1337 e dell'art. 1375, avuto anche riguardo all'art. 1374.

Nella sua funzione generale, l'art. 1366, congiuntamente agli articoli 1337 e 1375, elimina dalla dottrina generale dei contratti ogni criterio di formalismo. Si sa che il formalismo ha la sua storia, i suoi pregi, il suo campo di applicazione; esso serve ad ottenere, per quanto è possibile, la certezza dei rapporti, e, per esempio, in taluni istituti processuali esso si impone. Ma la dottrina generale dei contratti non rientra nei suoi domini, ed è giusto che sia così, attesa la supremazia delle esigenze morali in questo genere di rapporti, mentre d'altro lato basta la reciproca conoscenza delle parti a dare sufficiente certezza a diritti e doveri, destinati, di regola, a fissarsi nelle loro persone, prescindendo dai terzi.

L'esclusione del formalismo costituisce un principio che non solo riceve particolari applicazioni nei singoli istituti nostri, per esempio all'art. 1366 ed agli articoli 1427-140, ma che inoltre orienta tutta la materia verso la lealtà contrattuale. Così si impone un freno ai contraenti, di cui vi è grande bisogno. Invero, come è noto, il contratto suole comporre conflitti di interessi; il conflitto, trasformato in una intesa, rimane tuttavia latente nella interpretazione e nella esecuzione, giacché, per lo più, anche a contratto stipulato, gli interessi delle parti sono fra loro contrapposti. Ora, nel conflitto, la prevalenza della buona fede sulle contrastanti tendenze, e bensì raccomandata da quella onesta che dovrebbe tenere a freno l'egoismo e la frode; ma è opera specifica del legislatore di venire in aiuto a tale onestà in questa sua funzione tutt'altro che agevole e non sempre vittoriosa; ecco perché conviene che il codice civile porti in prima linea, come giuridicamente rilevante, la legge morale, facendo richiamo, contro l'istinto pugnace degli uomini, alla esigenza di una reciproca leale collaborazione.

Così una tendenza moderna, intesa a sottovalutare la portata dell'art. 1366 deve intendersi nel senso che già prima del codice del 1 942 i civilisti italiani facevano ricorso alla buona fede come criterio interpretativo, fondandosi sull'art. #1131# del codice del 1865; non si deve intendere invece nel senso che l'art. 1366 del codice del 1942 dica alcunché di inutile o di meno opportuno.


Il principio della buona fede nella sua funzione particolare di far prevalere sulla volontà divergente, l’adesione unilaterale alla dichiarazione comune – Necessità dell’adesione, sua validità ed effetti

Ma oltre alla funzione di eliminare il formalismo della interpretazione dei contratti, l'art. 1366 esercita anche una funzione interpretativa specifica, menzionata nella ricordata Relazione. Alle manifestazioni di volontà l'interprete deve attribuire «il significato oggettivo in cui la parte accettante poteva e doveva ragionevolmente intenderle, secondo le regole della buona fede; significato questo che è il solo normalmente riconoscibile e sul quale pertanto l'accettante deve poter fare sicuro assegnamento».

Anche questo principio era generalmente ammesso prima che il codice del 1942 formulasse l’art. 1366; non è tuttavia a dimenticare che in diritto canonico vige il principio opposto per casi particolarissimi di riserva mentale, nel matrimonio, istituto contrattualmente concepito nel sistema della Chiesa.

Ma per rimanere nel diritto civile italiano, la regola che è menzionata nella ricordata Relazione nel passo riferito, e che è implicitamente contenuta nell'art. 1366, vuole essere ora particolarmente illustrata.

L'ipotesi che qui si considera è quella in cui si abbia un'espressione comune fra le parti, ma sia divergente la loro volontà. Ciò può accadere per riserva mentale di un contraente, ovvero per incuria nell'usare un'espressione male rispondente al pensiero, o per qualunque altra causa. Le regole poste agli articoli 1367-1371 sostituiscono, come vedremo, una volontà, presunta ad una volontà dubbia od oscura. Invece l’art. 1366 ci conduce assai più lontano, perché sostituisce addirittura alla volontà comune che manca, una volontà che comune non è certamente, ma che risulta da una adesione volitiva unilaterale alla comune dichiarazione. Per conseguenza, se ambo le parti dichiarano A, ma una parte intende B e l'altra intende C, il contratto non si forma; non può formarsi né su B ne su C che sono rimaste volizioni isolate, ma non può formarsi nemmeno su A, perché mancando l'adesione unilaterale, non sussiste quell'affidamento di parte che solo giustificherebbe, per esigenze di buona fede, la costituzione del contratto, secondo la volontà del legislatore.

Allorché invece una parte ha inteso A ma ha detto B, e l'altra ha inteso proprio B, ciò che comanda la legge interpretativa che qui esaminiamo, è che il vincolo contrattuale si istituisca ad opera dei contraenti. Ciò che, per legge, crea il vincolo, è la loro condotta, è il congiungimento da essi operato di una dichiarazione e di una adesione: a congiungimento compiuto, le parti sono legate l'una all'altra; non può più parlarsi di una semplice responsabilità extracontrattuale di chi si è male espresso, responsabilità che, del resto, sarebbe inadeguata, perché chi intraprende l'esecuzione di un contratto deve essere sicuro che esso è bene costituito.

Si noti ora che, quando il vincolo si è formate sulla dichiarazione divergente dalla volontà di una parte, questa non può. far questioni di vizi di volontà. I vizi, invero, pcssono concernere una volontà reale non la dichiarazione di cosa diversa da quella voluta. Invece possono farsi valere i vizi sull'adesione unilaterale della parte contraria.

Potrebbe parere che, avendo voluto il codice proteggere l'assegnamento che fa l'accettante sull'altrui dichiarazione, la norma non potesse mai ritorcersi contro di lui. Così nell'ipotesi in cui l'accettante avesse interesse non già a tener fermo il contratto, ma a sostenerne l'inesistenza per mancata congiunzione delle due volontà, parrebbe che nulla dovesse opporsi al suo diritto di far valere l'inesistenza stessa, visto che la norma che esaminiamo e stata scritta per difenderlo e non per pregiudicarlo. Tuttavia, a nostro avviso, non è così; allorché il legislatore ha voluto che dal congiungimento di una dichiarazione e di una sola volontà adesiva sorga il vincolo contrattuale, esso si costituisce nonostante qualsiasi contrario interesse. Anche se il legislatore si è indotto a così disporre per riguardo all'aspettativa di una parte, tenuto conto di ciò che generalmente accade, resta fermo il carattere cogente di una regola che concerne la formazione del vincolo contrattuale.

Infine, come abbiamo visto, è intendimento del legislatore che la sostituzione della volontà dichiarata a quella reale sia opera di interpretazione, sia pure oggettiva. Per conseguenza, tale sostituzione ha carattere dichiarativo, non costitutivo. Il giudice stabilisce quale sia il contenuto della volontà adesiva che coincide con la dichiarazione dell'altro contraente. Per compiere tale operazione, i1 giudice non adopra altro che il materiale che le parti gli hanno fornito e chiarisce il senso che ne deriva, ai soli effetti della controversia decisa. Così questa interpretazione è anch'essa efficace solo nei limiti della cosa giudicata.


Problemi di coordinamento fra la intenzione e la dichiarazione

A questo punto possiamo affrontare la grave controversia agitata in dottrina sulla portata dell'art. 1366 e sulla natura giuridica delle regole che abbiamo dianzi illustrato.

Nessuno dubita che una parte abbia il diritto di fare, almeno in certi casi, assegnamento sulla dichiarazione dell'altra, per esempio nell'ipotesi di riserva mentale. La posizione estrema assunta dal diritto canonico, come sopra si è accennato, per fondamentali motivi di principio che in quel diritto imperano, è cosa che rimane totalmente estranea al sistema che vige oggi in Italia. Per conseguenza, anche coloro che più energicamente insistono sul momento essenziale della intenzione, nella formazione dei contratti, non possono negare che, almeno in qualche caso, sia giocoforza prescindere dalla coincidenza di una volontà comune. D'altro canto, coloro che insistono invece sopra la importanza della dichiarazione nei contratti non possono contestare e non contestano che, almeno sotto certi aspetti, sia importante la coincidenza della volontà. Cosicché, in definitiva, volontà e dichiarazione hanno la loro ragion d'essere maggiore o minore, tanto per l'una che per l'altra dottrina estrema.

Inoltre, tanto i sostenitori accentuati della intenzione, quanto quelli della dichiarazione, concordano nell'attribuire scarso valore all'articolo 1366, gli uni perché ne restringono grandemente il campo di applicazione, gli altri perché ricollegano l'affidamento della parte all'importanza preminente che nel contratto ha la dichiarazione di volontà.

Infine non mancano critiche severe alla ricordata Relazione, quanto al passo sopra trascritto, soprattutto censurando la difficoltà di metterlo d'accordo con le disposizioni dell'art. 1362.

Secondo noi, la posizione degli uni e degli altri è alquanto discosta da quella presa dal legislatore del 1942, il quale ha voluto tenere una via intermedia che, seguendo un recente indirizzo dottrinale, tiene conto in prima linea della coincidenza delle intenzioni e subordinatamente degli effetti della dichiarazione. E’ vero che preso tale atteggiamento, già ne consegue che la dichiarazione abbia il suo peso, ove la coincidenza delle intenzioni faccia difetto; ma non è male che il legislatore abbia insistito su questo punto, spiegandoci il suo pensiero. E’ vero che sarebbe stato meglio formulare in modo esplicito, in relazione all'art. 1366, la condanna della riserva mentale e di ogni altra intenzione non manifestata ed ignota alla controparte, allo scopo di dirimere dubbi che, di fronte ad una posizione eclettica del legislatore, possono affiorare facilmente. Ma, a nostro avviso, il passo della ricordata Relazione dianzi trascritto, è sufficientemente esplicito perché tali dubbi siano rimossi, quando lo si metta in relazione col testo che tale passo intende illustrare, e che nell'art. 1366 è contenuto.

Viene ora la difficoltà di conciliare l'art. 1366 col l'art. 1362. A noi sembra che l'art. 1366, in questa applicazione particolare che qui studiamo, sia subordinato all'art. 1362. In concreto si tiene conto della dichiarazione divergente dalla volontà solamente a condizione che non risulti conseguita una coincidenza di intenzioni. Se risulta conseguita, qualunque cosa sia contenuta nella dichiarazione, la coincidenza intenzionale ai sensi dell'art. 1362, prevale sulla dichiarazione.

Una difficoltà più grave, invece, a nostro avviso, sorge nel coordinare l’art. 1366, nell'applicazione in esame, con l'art. 1321, che ci dà la nozione del contratto. Invero, se il contratto è l'accordo delle parti, che accordo sarà mai questo nel quale la volontà è divergente?

Secondo noi, la difficoltà si supera osservando che l'art. 1321, dandoci la nozione generale del contratto, si tiene ad un livello più elevato di quello dei problemi interpretativi; si riferisce all'intera attività negoziale dei contraenti, attività, che, come è noto, è costituita dalla intenzione e dalla dichiarazione, l'una e l'altra essenziali, nessuna delle due esclusiva, secondo le vedute del nostro legislatore, sopra illustrate. Ciò posto, non è compito dell'art. 1321 di pregiudicare il problema del modo con cui le parti debbono concorrere a formare il contratto, se debbono coincidere per intenzione, per dichiarazione, o parte in un modo o parte nell'altro. L'accordo di due o più parti, secondo la lettera e lo spirito dell'art. 1321, può avvenire in più guise; come esso avvenga in concreto, è questione di minore momento, risolta dalle disposizioni del capo IV dianzi illustrate.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1366 Codice Civile

Cass. civ. n. 40829/2022

Le clausole che, quale quella "quando possibile" o simile, individuano il momento dell'adempimento con carattere meramente indicativo, pur non integrando gli estremi di un termine essenziale, ex art. 1457 c.c., solo apparentemente lasciano all'obbligato un amplissimo margine di discrezionalità, quanto alla scelta del concreto momento in cui adempiere, dovendosi a tal fine dare rilievo, mediante il ricorso all'interpretazione secondo buona fede, alle circostanze - quale la possibilità, più o meno prossima, che il debitore superi alcune difficoltà - cui le parti abbiano fatto implicito riferimento. In tal caso, pertanto, non è configurabile un'obbligazione senza termine o con termine rimesso alla volontà del debitore, né può escludersi l'inadempimento di quest'ultimo, allorché non esegua la propria prestazione entro un lasso di tempo che, in relazione all'oggetto ed alla natura del contratto, il giudice ritenga congruo.

Cass. civ. n. 32786/2022

A norma dell'art. 1362 c.c., il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un'espressione "prima facie" chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti; ne consegue che l'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione, alla stregua di contratto autonomo di garanzia, della polizza cauzionale assunta da una banca a garanzia dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione da parte di una società espressamente qualificata come concessionaria di un pubblico servizio, valorizzando l'elemento della natura infungibile della prestazione principale, ad onta della definizione formale del contratto stesso come fideiussione).

Cass. civ. n. 2173/2022

Nell'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, tra cui sono compresi i contratti aziendali, il criterio letterale va integrato, nell'obiettivo normativamente imposto di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare, nel momento storico di riferimento, mediante la stipulazione negoziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - pur in presenza del riferimento nell'accordo aziendale al possesso della patente C, ai fini del riconoscimento di un incentivo professionale in favore di autisti aventi un determinato livello - aveva riconosciuto il beneficio anche ai conducenti di mezzi particolarmente complessi, ma privi di detta patente, sul rilievo che il requisito in questione fosse significativo della complessità di guida del veicolo, avuto riguardo alla portata e/o alle caratteristiche tecnologiche di utilizzo dello stesso).

Cass. civ. n. 34795/2021

In tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale, pur assumendo funzione fondamentale nella ricerca della effettiva volontà delle parti, deve invero essere riguardato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quelli dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., avuto riguardo allo "scopo pratico" perseguito dalle parti con la stipulazione del contatto, e quindi della relativa "causa concreta".

Cass. civ. n. 33451/2021

Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.

Cass. civ. n. 24699/2021

Nell'interpretazione di una clausola negoziale, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata sia indagando il senso letterale delle parole, alla luce dell'integrale contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 c.c., sia utilizzando i criteri di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare con la stipulazione negoziale, in una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile la domanda del lavoratore volta al conseguimento di differenze retributive, considerate oggetto della generale rinunzia, contenuta in un verbale di conciliazione transattiva, "ad ogni domanda connessa all'esecuzione e cessazione del rapporto", senza valorizzare una esplicita clausola di salvezza altresì prevista nel predetto verbale).

Cass. civ. n. 22951/2015

In applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, la "condizione di adempimento", sospensiva o risolutiva, si considera non avverata nel momento in cui la mora del soggetto obbligato abbia assunto il carattere di un inadempimento di non scarsa importanza, per la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con il vano decorso del termine di adempimento, il cui accertamento, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, è riservato al giudice di merito. (Nella specie, la S.C., confermando la decisione impugnata, ha ritenuto di scarsa importanza il ritardo di venti giorni nell'adempimento di un'obbligazione, dedotto quale condizione sospensiva di una transazione, anche in ragione del tempo intercorso tra il tardivo adempimento e l'iniziativa giudiziaria del creditore).

Cass. civ. n. 6116/2013

L'esigenza di conservazione del contratto presuppone una verifica giudiziale (di mero fatto ed in applicazione dei criteri generali dell'ermeneutica contrattuale) sulla estensione dell'effettiva e reale volontà delle parti, alla quale dovrà riconoscersi prevalenza - senza che sia possibile addivenire all'annullamento del contratto per errore ostativo, pur in presenza di erronea formulazione, redazione o trascrizione di elementi di fatto nel documento contrattuale - ove si identifichi un accordo effettivo e reale su tutti gli elementi del contratto, in primo luogo il suo oggetto. Per contro, ove il contenuto apparente di singole clausole risulti diverso da quello realmente voluto dalle parti, dovrà ritenersi mancante il requisito dell'"in idem placitum consensus", indispensabile per la configurabilità, sul punto, di un accordo contrattuale.

Cass. civ. n. 9813/2008

In tema di concorsi interni per attitudini e merito comparato per l'attribuzione di qualifiche superiori (nella specie, per il conferimento di un incarico dirigenziale), spetta all'autonomia negoziale delle parti in sede di contrattazione collettiva (ovvero nell'ambito del regolamento del personale) fornire un contemperamento tra il diritto del candidato, che abbia svolto un mandato sindacale per un periodo di tempo tale da incidere sulla sua valutabilità, a non ricevere, in ragione della prolungata assenza dal posto di lavoro per l'esercizio dell'attività sindacale, discriminazioni o pregiudizi atti, tra l'altro, a disincentivare il futuro svolgimento della suddetta attività, da valutarsi, in sé, di pregnante rilevanza sociale e il diritto degli altri concorrenti che, nello svolgimento continuativo dell'attività lavorativa, abbiano rivelato, per esperienza acquisita e capacità professionale dimostrata, chiare attitudini all'esercizio di mansioni superiori, trattandosi di diritti ugualmente tutelati a livello costituzionale. Ne consegue che, nell'interpretazione delle disposizioni del contratto collettivo o del regolamento del personale in materia di promozioni del personale, assume particolare rilevanza nell'applicazione dei generali canoni ermeneutici il principio di buona fede ex art. 1366 c.c. al fine di individuare, in un'ottica costituzionalmente indirizzata, un bilanciamento tra i rispettivi diritti, cosa da evitare che lo svolgimento dell'attività sindacale sia ragione, da un lato, di penalizzazioni ed atti discriminatori, e, dall'altro, di una ingiustificata valutazione privilegiata in danno di coloro che, nel concreto svolgimento dell'attività lavorativa, abbiano dimostrato specifiche e rilevanti attitudini.

Cass. civ. n. 8619/2006

Nel sistema giuridico attuale, l'attività interpretativa dei contratti è legalmente guidata, nel senso che essa risulta conforme a diritto non già quando ricostruisce con precisione la volontà delle parti, ma quando si adegui alle regole legali, le quali, in generale, non sono norme integrative, dispositive o suppletive del contenuto del contratto, ma, piuttosto, costituiscono lo strumento di ricostruzione della comune volontà delle parti al momento della stipulazione del contratto e, perciò, della sostanza dell'accordo. Pertanto, la volontà emergente dal consenso delle parti nel suddetto momento non può essere integrata con elementi ad essa estranei, e ciò anche quando sia invocata la buona fede come fattore di interpretazione del contratto, la quale deve intendersi come fattore di integrazione del contratto non già sul piano dell'interpretazione di questo, ma su quello — diverso — della determinazione delle rispettive obbligazioni, come stabilito dall'art. 1375 c.c. (Nella specie, la S.C. sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata e rigettato il ricorso, con il quale si era dedotto che, con riguardo alla controversia relativa alla risoluzione di un contratto di locazione commerciale per assunto inadempimento della locatrice dipendente dalla mancata destinazione dell'immobile alla vendita al dettaglio, la società conduttrice non aveva inteso attribuire al contenuto del contratto un significato in luogo di un altro, ma integrare il contenuto stesso nel senso che il suo oggetto non era la generica locazione di un immobile adibito ad uso diverso dall'abitazione, ma la locazione di un immobile che avesse la menzionata destinazione).

Cass. civ. n. 11487/2004

Anche in relazione ai contratti assicurativi stipulati precedentemente alla entrata in vigore del nuovo regime delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, a cui tale disciplina non si applica in ragione della sua irretroattività della stessa, è possibile e doveroso far ricorso alla interpretazione del contratto secondo buona fede, ex art. 1366 c.c., in presenza di clausole ambigue e predisposte unilateralmente dall'impresa assicuratrice nelle condizioni generali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per non aver fatto ricorso, in relazione ad una clausola contenuta in una polizza assicurativa contro il rischio di malattie infettive e di infezioni, stipulata da una infermiera e volta a coprire i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale, pur avendo essa un contenuto ambiguo, del criterio di interpretazione secondo buona fede).

Cass. civ. n. 6819/2001

Il criterio della buona fede nella interpretazione dei contratti, applicabile anche agli atti prenegoziali, deve ritenersi funzionale ad escludere il ricorso a significati unilaterali o contrastanti con un criterio di affidamento dell'uomo medio, ma non consente di assegnare all'atto una portata diversa da quella che emerge dal suo contenuto obiettivo, corrispondente alla convinzione soggettiva di una singola persona. Esso rappresenta, difatti, il punto di sutura tra la ricerca della reale volontà delle parti (costituente il primo momento del processo interpretativo, in base alla comune intenzione ed al senso letterale delle parole) ed il persistere di un dubbio sul preciso contenuto della volontà contrattuale (in base ad un criterio obiettivo, fondato su di un canone di reciproca lealtà nella condotta tra le parti, ed inteso alla tutela dell'affidamento che ciascuna parte deve porre nel significato della dichiarazione dell'altra), e rappresenta, pertanto, un mezzo, al fine, soltanto sussidiario dell'interpretazione, non invocabile quando il giudice di merito abbia, attraverso l'esame degli elementi di prova raccolti, già aliunde accertato l'effettiva volontà delle parti. (Nella specie, la Corte territoriale aveva escluso che la vincitrice di un concorso a premi indetto dalla ditta «Postalmarket» avesse potuto legittimamente intendere, dal contesto letterale delle clausole concorsuali, che l'opera pittorica del maestro E. Greco a lei destinata come vincita potesse essere l'originale, e non anche una copia, sia pur a tiratura limitatissima — o, al più una litografia — dell'originale stesso).

Cass. civ. n. 9532/2000

Il giudice che si avvale del criterio ermeneutico di cui all'art. 1666 c.c., secondo il quale il contratto deve essere interpretato secondo buona fede, deve procedere ad analizzare le espressioni usate dalle parti contraenti stabilendo quale sia il significato obbiettivo sul quale le stesse, in relazione alle circostanze concrete, potevano e dovevano fare ragionevole affidamento, ricercandone così la comune intenzione, senza sovrapporre una propria soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti.

Cass. civ. n. 2773/1996

Nel caso in cui un contratto (nella specie, di assicurazione contro i danni) contenga due clausole che disciplinano in modo diverso, e ciascuno esaustivo, lo stesso fatto, correttamente il giudice del merito attribuisce prevalenza a quella che ritiene più congrua alla soddisfazione degli interessi di entrambe le parti, atteso che, così operando, egli osserva sia il principio di conservazione del contratto (art. 1367 codice civile) — perché se le parti hanno attribuito ad un fatto una tale rilevanza da fame oggetto di due diverse clausole, entrambe esaustive, deve ritenersi che sia conforme alla volontà delle parti che almeno una clausola rimanga efficace — sia il principio di buona fede (art. 1366 codice civile), che nella scelta impone di preferire la clausola che soddisfi (meglio) l'interesse di entrambe le parti.

Cass. civ. n. 1418/1975

Il principio dell'interpretazione del contratto secondo la buona fede costituisce un mezzo sussidiario di interpretazione, al quale il giudice deve ricorrere sempre che sussista un dubbio sul reale significato delle dichiarazioni contrattuali e non è invocabile quando il giudice del merito, attraverso l'esame degli elementi raccolti, abbia già accertato l'effettiva volontà delle parti.

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