Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede(1).
Note
Si ritiene comunque contrario a buona fede, ad esempio, dare rilievo ad interpretazioni troppo formalistiche dell'accordo.
Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede(1).
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 40829/2022
Le clausole che, quale quella "quando possibile" o simile, individuano il momento dell'adempimento con carattere meramente indicativo, pur non integrando gli estremi di un termine essenziale, ex art. 1457 c.c., solo apparentemente lasciano all'obbligato un amplissimo margine di discrezionalità, quanto alla scelta del concreto momento in cui adempiere, dovendosi a tal fine dare rilievo, mediante il ricorso all'interpretazione secondo buona fede, alle circostanze - quale la possibilità, più o meno prossima, che il debitore superi alcune difficoltà - cui le parti abbiano fatto implicito riferimento. In tal caso, pertanto, non è configurabile un'obbligazione senza termine o con termine rimesso alla volontà del debitore, né può escludersi l'inadempimento di quest'ultimo, allorché non esegua la propria prestazione entro un lasso di tempo che, in relazione all'oggetto ed alla natura del contratto, il giudice ritenga congruo.Cass. civ. n. 32786/2022
A norma dell'art. 1362 c.c., il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un'espressione "prima facie" chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti; ne consegue che l'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione, alla stregua di contratto autonomo di garanzia, della polizza cauzionale assunta da una banca a garanzia dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione da parte di una società espressamente qualificata come concessionaria di un pubblico servizio, valorizzando l'elemento della natura infungibile della prestazione principale, ad onta della definizione formale del contratto stesso come fideiussione).Cass. civ. n. 2173/2022
Nell'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, tra cui sono compresi i contratti aziendali, il criterio letterale va integrato, nell'obiettivo normativamente imposto di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare, nel momento storico di riferimento, mediante la stipulazione negoziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - pur in presenza del riferimento nell'accordo aziendale al possesso della patente C, ai fini del riconoscimento di un incentivo professionale in favore di autisti aventi un determinato livello - aveva riconosciuto il beneficio anche ai conducenti di mezzi particolarmente complessi, ma privi di detta patente, sul rilievo che il requisito in questione fosse significativo della complessità di guida del veicolo, avuto riguardo alla portata e/o alle caratteristiche tecnologiche di utilizzo dello stesso).Cass. civ. n. 34795/2021
In tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale, pur assumendo funzione fondamentale nella ricerca della effettiva volontà delle parti, deve invero essere riguardato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quelli dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., avuto riguardo allo "scopo pratico" perseguito dalle parti con la stipulazione del contatto, e quindi della relativa "causa concreta".Cass. civ. n. 33451/2021
Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.Cass. civ. n. 24699/2021
Nell'interpretazione di una clausola negoziale, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata sia indagando il senso letterale delle parole, alla luce dell'integrale contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 c.c., sia utilizzando i criteri di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare con la stipulazione negoziale, in una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile la domanda del lavoratore volta al conseguimento di differenze retributive, considerate oggetto della generale rinunzia, contenuta in un verbale di conciliazione transattiva, "ad ogni domanda connessa all'esecuzione e cessazione del rapporto", senza valorizzare una esplicita clausola di salvezza altresì prevista nel predetto verbale).Cass. civ. n. 22951/2015
In applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, la "condizione di adempimento", sospensiva o risolutiva, si considera non avverata nel momento in cui la mora del soggetto obbligato abbia assunto il carattere di un inadempimento di non scarsa importanza, per la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con il vano decorso del termine di adempimento, il cui accertamento, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, è riservato al giudice di merito. (Nella specie, la S.C., confermando la decisione impugnata, ha ritenuto di scarsa importanza il ritardo di venti giorni nell'adempimento di un'obbligazione, dedotto quale condizione sospensiva di una transazione, anche in ragione del tempo intercorso tra il tardivo adempimento e l'iniziativa giudiziaria del creditore).Cass. civ. n. 6116/2013
L'esigenza di conservazione del contratto presuppone una verifica giudiziale (di mero fatto ed in applicazione dei criteri generali dell'ermeneutica contrattuale) sulla estensione dell'effettiva e reale volontà delle parti, alla quale dovrà riconoscersi prevalenza - senza che sia possibile addivenire all'annullamento del contratto per errore ostativo, pur in presenza di erronea formulazione, redazione o trascrizione di elementi di fatto nel documento contrattuale - ove si identifichi un accordo effettivo e reale su tutti gli elementi del contratto, in primo luogo il suo oggetto. Per contro, ove il contenuto apparente di singole clausole risulti diverso da quello realmente voluto dalle parti, dovrà ritenersi mancante il requisito dell'"in idem placitum consensus", indispensabile per la configurabilità, sul punto, di un accordo contrattuale.Cass. civ. n. 9813/2008
In tema di concorsi interni per attitudini e merito comparato per l'attribuzione di qualifiche superiori (nella specie, per il conferimento di un incarico dirigenziale), spetta all'autonomia negoziale delle parti in sede di contrattazione collettiva (ovvero nell'ambito del regolamento del personale) fornire un contemperamento tra il diritto del candidato, che abbia svolto un mandato sindacale per un periodo di tempo tale da incidere sulla sua valutabilità, a non ricevere, in ragione della prolungata assenza dal posto di lavoro per l'esercizio dell'attività sindacale, discriminazioni o pregiudizi atti, tra l'altro, a disincentivare il futuro svolgimento della suddetta attività, da valutarsi, in sé, di pregnante rilevanza sociale e il diritto degli altri concorrenti che, nello svolgimento continuativo dell'attività lavorativa, abbiano rivelato, per esperienza acquisita e capacità professionale dimostrata, chiare attitudini all'esercizio di mansioni superiori, trattandosi di diritti ugualmente tutelati a livello costituzionale. Ne consegue che, nell'interpretazione delle disposizioni del contratto collettivo o del regolamento del personale in materia di promozioni del personale, assume particolare rilevanza nell'applicazione dei generali canoni ermeneutici il principio di buona fede ex art. 1366 c.c. al fine di individuare, in un'ottica costituzionalmente indirizzata, un bilanciamento tra i rispettivi diritti, cosa da evitare che lo svolgimento dell'attività sindacale sia ragione, da un lato, di penalizzazioni ed atti discriminatori, e, dall'altro, di una ingiustificata valutazione privilegiata in danno di coloro che, nel concreto svolgimento dell'attività lavorativa, abbiano dimostrato specifiche e rilevanti attitudini.Cass. civ. n. 8619/2006
Nel sistema giuridico attuale, l'attività interpretativa dei contratti è legalmente guidata, nel senso che essa risulta conforme a diritto non già quando ricostruisce con precisione la volontà delle parti, ma quando si adegui alle regole legali, le quali, in generale, non sono norme integrative, dispositive o suppletive del contenuto del contratto, ma, piuttosto, costituiscono lo strumento di ricostruzione della comune volontà delle parti al momento della stipulazione del contratto e, perciò, della sostanza dell'accordo. Pertanto, la volontà emergente dal consenso delle parti nel suddetto momento non può essere integrata con elementi ad essa estranei, e ciò anche quando sia invocata la buona fede come fattore di interpretazione del contratto, la quale deve intendersi come fattore di integrazione del contratto non già sul piano dell'interpretazione di questo, ma su quello — diverso — della determinazione delle rispettive obbligazioni, come stabilito dall'art. 1375 c.c. (Nella specie, la S.C. sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata e rigettato il ricorso, con il quale si era dedotto che, con riguardo alla controversia relativa alla risoluzione di un contratto di locazione commerciale per assunto inadempimento della locatrice dipendente dalla mancata destinazione dell'immobile alla vendita al dettaglio, la società conduttrice non aveva inteso attribuire al contenuto del contratto un significato in luogo di un altro, ma integrare il contenuto stesso nel senso che il suo oggetto non era la generica locazione di un immobile adibito ad uso diverso dall'abitazione, ma la locazione di un immobile che avesse la menzionata destinazione).Cass. civ. n. 11487/2004
Anche in relazione ai contratti assicurativi stipulati precedentemente alla entrata in vigore del nuovo regime delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, a cui tale disciplina non si applica in ragione della sua irretroattività della stessa, è possibile e doveroso far ricorso alla interpretazione del contratto secondo buona fede, ex art. 1366 c.c., in presenza di clausole ambigue e predisposte unilateralmente dall'impresa assicuratrice nelle condizioni generali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per non aver fatto ricorso, in relazione ad una clausola contenuta in una polizza assicurativa contro il rischio di malattie infettive e di infezioni, stipulata da una infermiera e volta a coprire i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale, pur avendo essa un contenuto ambiguo, del criterio di interpretazione secondo buona fede).Cass. civ. n. 6819/2001
Il criterio della buona fede nella interpretazione dei contratti, applicabile anche agli atti prenegoziali, deve ritenersi funzionale ad escludere il ricorso a significati unilaterali o contrastanti con un criterio di affidamento dell'uomo medio, ma non consente di assegnare all'atto una portata diversa da quella che emerge dal suo contenuto obiettivo, corrispondente alla convinzione soggettiva di una singola persona. Esso rappresenta, difatti, il punto di sutura tra la ricerca della reale volontà delle parti (costituente il primo momento del processo interpretativo, in base alla comune intenzione ed al senso letterale delle parole) ed il persistere di un dubbio sul preciso contenuto della volontà contrattuale (in base ad un criterio obiettivo, fondato su di un canone di reciproca lealtà nella condotta tra le parti, ed inteso alla tutela dell'affidamento che ciascuna parte deve porre nel significato della dichiarazione dell'altra), e rappresenta, pertanto, un mezzo, al fine, soltanto sussidiario dell'interpretazione, non invocabile quando il giudice di merito abbia, attraverso l'esame degli elementi di prova raccolti, già aliunde accertato l'effettiva volontà delle parti. (Nella specie, la Corte territoriale aveva escluso che la vincitrice di un concorso a premi indetto dalla ditta «Postalmarket» avesse potuto legittimamente intendere, dal contesto letterale delle clausole concorsuali, che l'opera pittorica del maestro E. Greco a lei destinata come vincita potesse essere l'originale, e non anche una copia, sia pur a tiratura limitatissima — o, al più una litografia — dell'originale stesso).Cass. civ. n. 9532/2000
Il giudice che si avvale del criterio ermeneutico di cui all'art. 1666 c.c., secondo il quale il contratto deve essere interpretato secondo buona fede, deve procedere ad analizzare le espressioni usate dalle parti contraenti stabilendo quale sia il significato obbiettivo sul quale le stesse, in relazione alle circostanze concrete, potevano e dovevano fare ragionevole affidamento, ricercandone così la comune intenzione, senza sovrapporre una propria soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti.Cass. civ. n. 2773/1996
Nel caso in cui un contratto (nella specie, di assicurazione contro i danni) contenga due clausole che disciplinano in modo diverso, e ciascuno esaustivo, lo stesso fatto, correttamente il giudice del merito attribuisce prevalenza a quella che ritiene più congrua alla soddisfazione degli interessi di entrambe le parti, atteso che, così operando, egli osserva sia il principio di conservazione del contratto (art. 1367 codice civile) — perché se le parti hanno attribuito ad un fatto una tale rilevanza da fame oggetto di due diverse clausole, entrambe esaustive, deve ritenersi che sia conforme alla volontà delle parti che almeno una clausola rimanga efficace — sia il principio di buona fede (art. 1366 codice civile), che nella scelta impone di preferire la clausola che soddisfi (meglio) l'interesse di entrambe le parti.Cass. civ. n. 1418/1975
Il principio dell'interpretazione del contratto secondo la buona fede costituisce un mezzo sussidiario di interpretazione, al quale il giudice deve ricorrere sempre che sussista un dubbio sul reale significato delle dichiarazioni contrattuali e non è invocabile quando il giudice del merito, attraverso l'esame degli elementi raccolti, abbia già accertato l'effettiva volontà delle parti.
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