(massima n. 1)
La sentenza dichiarativa di fallimento non solo non produce un'inesigibilitā in senso tecnico in quanto incide soltanto sulla fase satisfattiva ed esecutiva del credito (il che ne presuppone l'esigibilitā) assoggettandola alla disciplina della concorsualitā, ma addirittura, sia pure ai soli effetti fallimentari, determina una situazione giuridica di esigibilitā anche con riferimento ai crediti non scaduti e, per certi versi, a quelli condizionali (art. 55 della legge fallimentare). Pertanto, la dichiarazione di fallimento del conduttore, non determinando l'inesigibilitā del credito del locatore nei suoi confronti per il canone, non determina la carenza del requisito per l'esercizio dell'azione ex art. 1595 c.c. da parte del locatore stesso nei confronti di subconduttore per l'esazione del canone di sublocazione del quale costui č ancora debitore verso il sublocatore.