Patto di preferenza
Il contratto di somministrazione è un rapporto in cui si tende, da una parte, a sfruttare al massimo un' organizzazione economica spesso complessa e costosa, e, dall'altra, ad assicurarsi per lungo tempo con efficaci garanzie la tranquillità di un costante adeguato approvvigionamento, è un rapporto nel quale intimo, reciprocamente integrativo è il legame fra due aziende, è un rapporto il quale, pur risolvendosi in prestazioni di cose, postula o presuppone tutta un' intensa attività di lavoro.
Naturale dunque che le parti tendano a prolungarne l' operativita e ad avvalorarne le funzioni anche col ricorso a clausole contrattuali variamente inquadrate nel campo delle limitazioni di concorrenza. Onde i patti di prelazione e quelli di esclusiva: rivolti sotto aspetti diversi a porre il rapporto in un ambito chiuso quasi di monopolio, nel quale non possa penetrare la concorrenza aliena o venga limitata nella sua perturbativa invadenza. Da qui la necessità di disciplinare queste manifestazioni affinché si mantengano ad un livello tollerabile, confacente con il principio di libertà e con quello della prevalenza degli interessi generali sui particolari, che governano, equilibrandosi a vicenda, l'economia della Nazione.
Limiti all'attività di concorrenza
L'articolo in esame contempla appunto una di queste tendenze contrattuali: a limitare, nell'ambito di operatività del rapporto, l'attività di concorrenza altrui. Anzi, la limitazione ha qui questo di caratteristico, che si proietta nel futuro, oltre il termine di consumazione normale del rapporto, per incidere su quella che dovrebbe essere la naturale piena ripresa della libertà contrattuale, dopo la scadenza del contratto. Trattasi, invero, di una clausola con la quale il somministrante tende a sfruttare per tempo ulteriore la propria organizzazione economica, così come è stata predisposta ed indirizzata verso un determinato campo di assorbimento. Tendenza naturale quando si pensi che quella organizzazione viene impostata generalmente in senso tipico, e con ritmo continuativo, che non si esaurisce allo scadere del termine contrattuale. Onde il somministrante cerca di accaparrarsi la clientela del somministrato anche dopo questa scadenza con un patto di prelazione, che non elimina la concorrenza aliena — attraverso l'eventuale miglioramento delle condizioni e dei prezzi — ma lo mette in grado di fronteggiarlo senza danno del somministrato, nel senso di dover essere preferito, a parità di condizioni, per il rinnovo del contratto.
Il capoverso dell'articolo, poi, regola le modalità di funzionamento del patto, perché il comministrante venga messo tempestivamente in condizioni di potersene valere, ma, in pari tempo, perché manifesti la propria volontà al riguardo in congruo termine, onde non vincolare oltre misura la libertà di azione del somministrato.
La violazione del patto espone, come è naturale, il somministrato all'obbligo del risarcimento dei danni; non all' esecuzione specifica, ritiensi, in quanto questa consisterebbe in un adempimento infungibile di fare, di prestarsi ad una data determinazione di volontà per la rinnovazione del contratto. E, d'altra parte, perché la domanda possa essere proposta deve il somministrante dimostrarne i presupposti; nel senso che effettivamente il somministrato sia venuto nella determinazione di concludere un nuovo rapporto, intavolando trattative con terzi, senza dargliene tempestiva ed adeguata comunicazione.
II patto, così come è regolato dalla legge, funziona solo a favore del somministrante; il che può apparire un' anomalia, dato che in altri rapporti è presa invece in considerazione la posizione del consumatore. Ma la legge ha avuto riguardo alla normalità dei casi ed alla circostanza che e il somministrante che tende a sfruttare nel tempo la propria organizzazione e che, per l'apporto sociale produttivo di questa, ha titolo per una maggiore tutela.
Ma nulla impedisce — ritiensi — che, nell'ambito e con le garanzie di cui all'art. 2596, l'autonomia della volontà contrattuale possa manifestarsi validamente anche per un conforme ed analogo atteggiamento a favore del somministrato. Nel qual caso la disciplina si porrà analogicamente ed alla stregua dei principii generali.