Esclusiva a favore del somministrato
La più importante e la più diffusa clausola nel campo commerciale, è quella di esclusiva a favore del somministrato, di cui tratta l'art. 1568.
Trattasi qui, evidentemente, di somministrazioni per lo smercio, di forniture a ditte commerciali dettaglianti da parte di produttori o di grossisti, nei quali casi soltanto può sorgere un effettivo interesse od assicurarsi una situazione di monopolio, per eliminare la concorrenza aliena per lo spaccio delle stesse merci su di un dato mercato, o per vincere quella di prodotti similari in concorrenza mediante la garanzia della disponibilità esclusiva di un prodotto più ricercato e migliore.
Nelle somministrazioni per consumo o per use diretto questo interesse non può profilarsi se non nel senso di aver assicurata costantemente una fornitura adeguata ai propri bisogni, la qual cosa potrebbe essere pregiudicata — in ipotesi — dalla dispersione dei prodotti anche in altre forniture aliene; ma trattasi di un pericolo relativo, che viene meno non appena l'organizzazione del somministrante si presenti tale da poter adeguatamente assicurare il soddisfacimento dei bisogni del somministrato, se pur congiuntamente ad altre forniture o smerci, onde la clausola apparirebbe come una inutile vessazione per l'attività del somministrante.
Nel campo commerciale vero e proprio, invece, — dell'acquisto per rivendere, o per locare, o per utilizzazione in prodotti destinati alla vendita — non è chi non veda quanto utile possa tornare al somministrato, od in genere al commerciante, il costituirsi, attraverso un congruo periodo di tempo, una privilegiata posizione di esclusiva per dati prodotti, entro una zona più o meno vasta. Ne deriva invero, quasi automaticamente, la sicurezza del collocamento delle merci ed a prezzi adeguati remunerativi, che possono essere fissati uniformemente in base ai costi e con equo margine di guadagno, senza la preoccupazione dell'accaparramento della clientela coi comuni mezzi allettativi della concorrenza .
E, d'altro canto, anche il somministrante può avere interesse alla inclusione della clausola nel contratto, in relazione ai maggiori prezzi che può ottenere dal somministrato così favorito nella propria attività di rivendita, alla semplificazione di poter collocare la propria produzione presso un unico cliente senza necessità di ricercare altri sbocchi, al maggior accreditamento che ne risulta anche per la propria attività di produzione per effetto del concentramento in una unica bene attrezzata ed introdotta organizzazione di smercio, e così via.
Perché, tuttavia, la clausola non si risolva in una eccessiva, intollerabile restrizione per l'attività produttiva commerciale del somministrante, occorre sia mantenuta ancor essa in limiti razionali, nel quadro del principio generale posto nell'art. 2596; onde la prescrizione, espressa nell'articolo in esame, che la clausola abbia ad operare solo in una determinata zona e con riferimento oggettivo a prestazioni della stessa natura di quelle dedotte nel contratto. La legge non precisa quale possa essere l'ampiezza di questa zona, in relazione agli elementi di relatività che possono aver rilevanza per delimitarla, a seconda dell'importanza del prodotto, della sua diffusione, delle esigenze del consumo, ecc.. È pertanto la giurisprudenza che deve apprezzare caso per caso la rispondenza della delimitazione ai fini razionali della legge: nel senso che con l'eccessiva latitudine della zona concessa non si pervenga ad eluderne indirettamente il precetto, creando monopoli dannosi anche per gli interessi della economia nazionale e per il pubblico. Ma, nello stesso tempo, la giurisprudenza deve vigilare perché la clausola non venga con espedienti indiretti — interposizione di persona, camuffamento nella presentazione dei prodotti, ecc. — elusa dal somministrante a danno del somministrato.
D'altro canto, perché l'esclusiva si mantenga aderente alle finalità connaturali del rapporto e non si risolva in un pregiudizio per il somministrante — oltreché per lo stesso somministrato — occorre che questo ultimo collabori attivamente per una adeguata rivendita o collocazione (di smercio) del prodotto nella zona. E, anzi, in questa collaborazione che si manifesta quell'organicità, interfunzionale delle due aziende che vedemmo essere caratteristica o presupposto del rapporto di somministrazione. Collaborazione che diventa più intima, necessariamente, quando il legame assume l'intensità di una concessione di esclusiva, per cui il somministrato diventa quasi un dipendente del somministrante, con mandato di tutelarne gli interessi e di incrementarne la produzione o il commercio nella zona assegnatagli. Trattasi, pertanto, di un elemento naturale della clausola, che si dovrebbe senz'altro presupporre, ancorché non enunciato. Tuttavia ciò non esclude che il detto compito di collaborazione, di adoperamento per la rivendita, possa formar oggetto di speciale patto, a fini ad es., di intensificazione, per accollare al somministrato anche l'obbligo della pubblicità, della diffusione nel pubblico, ecc. Ed in tali casi la legge si è preoccupata di precisare che l'obbligo assunto debba avere la sua integrale osservanza per l'incremento dello smercio anche oltre il limite minimo pattuito per la fornitura, laonde il somministrato non potrebbe esimersene o giustificarsi col solo ritiro del detto quantitativo, quando possa provarsi che con una maggiore attività avrebbe potuto superarlo, attuando in sostanza almeno quello smercio che altrimenti il produttore avrebbe potuto ottenere mediante la libera concessione del prodotto alla concorrenza.
Trattasi, dunque, di tutta una regolamentazione che lascia largo margine di relatività per l'adattamento contingente razionale ai casi concreti, mediante l'elaborazione giurisprudenziale.
Di una regolamentazione poi che, proiettandosi fuori del campo tipico della somministrazione, può essere utilizzata analogicamente anche per situazioni affini: come in quelle del contratto estimatorio, della rappresentanza, della vendita a consegne ripartite, delle licenze di fabbricazione, ecc.