Clausole di esclusiva
A differenza dei patti di preferenza, le clausole di esclusiva — coordinatamente regolate in questi due articoli — operano durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, come un particolare atteggiamento del legame funzionale che avvince le due aziende: nel senso che le rispettive capacità di produzione o di assorbimento restano volta a volta asservite in reciproca funzione esclusiva, senza possibilità di spaziare nel libero campo della concorrenza.
Esclusiva a favore del somministrante
L'art. 1567 contempla anzitutto il patto di esclusiva a favore del somministrante. La clausola funziona qui come un particolare, piu intenso, sviluppo del principio per cui la somministrazione deve istituzionalmente adeguarsi ai bisogni del somministrato, provvedendo appieno al loro soddisfacimento. In relazione, peraltro, allo sforzo organizzativo che deve fare il somministrante per mettersi in grado di fronteggiare adeguatamente queste esigenze, la clausola tende a garantire che il detto sforzo non venga eluso dal somministrato, col provvedersi altrove di parte del fabbisogno o con l'organizzarsi a sua volta per il soddisfacimento diretto.
Onde si attribuisce alla somministrazione il carattere dell'esclusiva, inibendosi, durante lo svolgimento del rapporto, al somministrato di rivolgersi ad altri fornitori in concorrenza, ed eventualmente anche di provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose dedotte nel contratto; ed in tal guisa l'attivita di produzione del somministrante acquista la sicurezza di un assorbimento conforme veramente a tutto il fabbisogno del somministrato; mentre, d'altra parte, la fornitura può svolgersi, per tutto il ciclo preventivato, nelle condizioni originarie, senza l'assillo di dover fronteggiare — rispetto ad una clientela che ne rappresenta spesso il campo principale di sfogo — gli attacchi e le manovre della concorrenza.
La grave restrizione si giustifica tenuto conto dell'intimo legame funzionale che si è creato fra le due aziende, come se queste siansi poste organicamente in reciproca dipendenza. E il moderame di limiti emerge dal fatto stesso di formare la clausola parte organica del contratt ; per cui la durata di questo già vale a contenerla nel tempo, mentre l'oggetto ne delimita il raggio d' azione, con riferimento solo a quelle cose a cui è rivolta la somministrazione e ai fini approvvigionativi di questa.