(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 1513, secondo comma, c.c. in virtł del quale, in caso di divergenza sulla qualitą della cosa venduta, l'identitą e lo stato di essa devono essere provati rigorosamente qualora la parte interessata non abbia richiesto la verifica preventiva nei modi stabiliti dall'art. 696 c.p.c. se non implica l'esclusione di altri mezzi di prova, importa che la parte deve subire le conseguenze delle difficoltą eventualmente insorte per successivi mutamenti dello stato della cosa ed assolvere normalmente, ad onta di esse, all'onere della prova.