(massima n. 1)
In tema di vendita di cose mobili, nell'ipotesi di cui al cpv. dell'art. 1513 c.c. (che dispone che «la parte, che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l'identitą e lo stato») la prova sull'identitą e lo stato della cosa, con riferimento alla valutazione che il giudice deve farne, deve essere data rigorosamente, nel senso che la prova stessa deve essere tale da ingenerare nel giudizio un convincimento pieno e preciso, senza alcun riguardo alla difficoltą in cui la parte, che č tenuta all'onere probatorio, possa trovarsi per non essersi avvalsa della facoltą di provocare un accertamento giudiziale preventivo.