(massima n. 1)
La verifica nei modi stabiliti dall'art. 696 c.p.c., consentita al venditore e al compratore dall'art. 1513 c.c., in caso di divergenza sulla qualitą e condizione della cosa, non richiede il requisito dell'urgenza, necessario per l'accertamento tecnico preventivo, sia perché il rinvio operato alla norma del codice di rito si riferisce alle sole modalitą prescritte per il procedimento sommario, sia perché la prova rigorosa dell'identitą della cosa che, a norma del secondo comma dell'art. 1513 c.c. deriva dal mancato esercizio di detta facoltą, sarebbe ingiustificata in rapporto a una omessa verifica esperibile soltanto in circostanze di urgenza.