(massima n. 1)
In tema di accertamento dei difetti della cosa mobile venduta, il rigore previsto dall'art. 1513, comma secondo c.c., il quale dispone che la parte che non ha chiesto la verifica della cosa deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l'identitą e lo stato, attiene unicamente alla valutazione delle prove, nel senso che esse devono essere tali da ingenerare nel giudice un convincimento pieno e preciso, senza riguardo alle difficoltą in cui la parte, tenuta all'obbligo probatorio, possa trovarsi per non essersi avvalsa della facoltą di provocare un accertamento giudiziale preventivo. Il rigore della valutazione della prova implica, peraltro, un apprezzamento di merito, incensurabile, come tale in sede di legittimitą.