(massima n. 1)
Il ricorso alla procedura di verificazione dei difetti della cosa venduta, previsto dall'art. 1513 c.c., costituisce una mera facoltà e non un onere dell'acquirente; ne consegue che il mancato ricorso a detta procedura di verificazione non può giustificare il perentorio rifiuto delle prove addotte dall'acquirente e il ricorso alla prova presuntiva per escludere ogni difetto della cosa venduta.