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Articolo 1396 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Modificazione ed estinzione della procura

Dispositivo dell'art. 1396 Codice Civile

Le modificazioni e la revoca della procura(1) devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei(2). In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto.

Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall'interessato non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate(3).

Note

(1) Non può essere revocata la procura in rem propriam (v. 1723, 1394, c.c.) cioè conferita anche nell'interesse del rappresentante, come ad esempio nel caso di cessione di beni ai creditori (v. 1977 c.c.). La revoca è un negozio unilaterale che non esige forme particolari, anche se è discutibile l'applicabilità anche ad essa, così come alla procura (v. 1392 c.c.), di una forma per relationem.
(2) Ad esempio, mediante pubblicazione sui giornali o con affissione in un luogo apposito.
(3) Tra queste vi è la morte o l'incapacità sopravvenuta del rappresentato o del rappresentante (1728 c.c.), il compimento dell'affare da parte del rappresentante (1722 c.c.), la scadenza del termine (1722 c.c.), la nomina di un nuovo incaricato (1724 c.c.). Esse non esigono particolari forme di pubblicità ma non possono essere opposte ai terzi che, fatto il possibile per esserne al corrente (1176 c.c.), non ne siano venuti a conoscenza.

Ratio Legis

La norma è volta a tutelare l'affidamento dei terzi sul persistere del potere di rappresentanza.

Spiegazione dell'art. 1396 Codice Civile

La modificazione e l’estinzione della procura, di fronte ai terzi

La procura è, di norma, revocabile da parte del rappresentato e costui può modificarne i limiti e le condizioni. Ma, come i limiti e le condizioni della procura esistono secondo il tenore dell'atto comunicato ai terzi, così le sue modificazioni ed, a maggior ragione, la sua revoca non sono opponibili ai terzi che allorquando sieno portate a loro conoscenza con mezzi opportuni (es., in materia commerciale, con circolari, avvisi periodici sui giornali): diversamente la rappresentanza potrebbe rivolgersi in una insidia alla buona fede di costoro. In altre parole, nei rapporti con i terzi è necessario il tenore letterale della procura; le cause che lo modificano devono esser fatte note al pari di questa; salvo, in mancanza, la prova che i terzi già ne avessero conoscenza.

Uno speciale mezzo di limitazione o di modificazione dei poteri conferiti al rappresentante si ha attraverso le istruzioni segrete, che a costui vengono impartite dal rappresentato, spesso mediante corrispondenza e circolari dirette esclusivamente al primo; ma anche per queste vige la norma dell'inopponibilità ai terzi, quando non siano a costoro comunicate, se non si prova che essi le conoscevano al tempo in cui essi strinsero il rapporto col rappresentante.

Anche per le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza, conferito dall'interessato, (es., la morte del rappresentato, la cessazione del rapporto di locazione d'opere, che faccia venir meno nel lavoratore la rappresentanza del principale), è prescritto che non siano opponibili ai terzi che le abbiano ignorate senza colpa.

S'intende, infine, che non occorra alcuna comunicazione diretta ai terzi, quando la rappresentanza porti in sè la causa della sua estinzione, cosicché i terzi, conoscendo il titolo che la conferisce, sono informati della sua durata (es., procura a tempo).

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

261 Ho aggiunto al testo dell'art. 34 del progetto del 1936, che la limitazione e la revoca della rappresentanza conferita con procura, devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (art. 280); in modo che, solo in mancanza di questa pubblicità, deve provarsi che i terzi conoscevano la revoca e la limitazione.
Ho evitato di prevedere una pubblicità speciale, perché non ne è prevista per il conferimento né puo prevedersene, potendo questo risultare tacitamente. Così l'idoneità dei mezzi scelti dal rappresentato per la notificazione al pubblico della limitazione e della revoca della procura deve essere liberamente apprezzata dal giudice, tenendo conto del caso concreto, e quindi, valutando ogni circostanza inerente alle persone e all’oggetto della rappresentanza.
La cause di estinzione della procura diverse dalla revoca non sono opponibili ai terzi che le hanno ignorate senza colpa: questo principio è scritto nell'ultimo comma dell'articolo 280, ed è aderente al carattere di codesti ulteriori modi di estinzione, che ineriscono al rapporto giuridico posto a base del conferimento della procura.

Massime relative all'art. 1396 Codice Civile

Cass. civ. n. 26779/2018

Le cause estintive della procura sono opponibili ai terzi, ai sensi dell'art. 1396, comma 2, c.c., solo quando sia accertato che questi le hanno colposamente ignorate, dovendo il rappresentato provare le circostanze che escludono l'apparenza e, quindi, l'affidamento dei terzi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato valida la compravendita, non avendo l'erede del rappresentato-venditore assolto l'onere probatorio circa la presunta conoscenza, da parte dell'acquirente, del decesso del rappresentato avvenuto prima della cessione).

Cass. civ. n. 8229/2006

In base ai principi dell'apparenza del diritto, l'intermediario finanziario può essere chiamato a rispondere di un illecito compiuto in danno di terzi da chi appaia essere un suo promotore, ed in tale apparente veste abbia commesso l'illecito, ogni qual volta l'affidamento del terzo risulti incolpevole e alla falsa rappresentazione della realtà abbia invece concorso un comportamento colpevole (ancorché solo omissivo) dell'intermediario medesimo, fermo restando che la ravvisabilità, nel singolo caso, di una situazione di apparenza del diritto dipende da circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione sono riservati alla competenza esclusiva del giudice di merito e, come tali, possono essere sindacati in cassazione solo per eventuali difetti logici o giuridici della motivazione. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte ha confermato la decisione di merito, la quale - in una fattispecie di promotore dimissionario, cui la società di intermediazione aveva richiesto, invano, di restituire i moduli in suo possesso e di restituire il tesserino alla competente Commissione regionale per l'albo dei promotori - aveva ravvisato la situazione di apparenza colpevole, soprattutto facendo leva sul fatto che la società di intermediazione non aveva comunicato la cessazione del proprio rapporto con il promotore al cliente, il quale aveva avuto nel tempo una serie di ripetuti contatti contrattuali con detta società per il tramite di quel promotore ed era perciò logicamente incline ad identificare in costui un promotore di quella società di intermediazione. Nel ritenere giuridicamente e logicamente corretto il ragionamento del giudice di merito, la Corte ha precisato che, se non può pretendersi che l'intermediario informi della cessazione del rapporto di preposizione tutti coloro che in passato siano entrati in qualche modo con lui in contatto per il tramite del promotore cessato, un tale dovere di informazione, connesso al dovere di protezione dell'altro contraente, è invece configurabile nei confronti di coloro i quali, essendosi sempre e ripetutamente avvalsi del promotore poi dimissionario, hanno intrattenuto rapporti con la società di intermediazione in un arco di tempo che ragionevolmente può far supporre la loro attitudine ad effettuare ulteriori investimenti per il tramite di quel medesimo promotore). (Rigetta, App. Milano, 19 Febbraio 2002).

Cass. civ. n. 3974/1993

Per il disposto dell'art. 1396 c.c. le cause estintive della procura operano nei confronti dei terzi soltanto quando sia accertato che questi le hanno colposamente ignorate, di guisa che incombe al rappresentato l'onere di provare le circostanze che escludono l'apparenza e quindi l'affidamento dei terzi. (Nella specie, la S.C. Nell'enunciare il principio surriportato, ha annullato la sentenza di merito la quale aveva ritenuto sufficiente a costituire in colpa il terzo, la circostanza che il termine di scadenza della procura risultasse da questa, non tenendo conto del dato che il terzo era stato immesso nel possesso di un immobile dal sedicente rappresentante, il quale in base all'anzidetta procura aveva in passato trattato la vendita di numerosi alloggi dello stesso edificio per conto di una società cooperativa).

Cass. civ. n. 6662/1984

Il principio fissato dall'art. 1396 c.c., secondo il quale la revoca della procura non è opponibile al terzo se non gli sia stata portata a conoscenza con mezzi idonei, salvo che si provi che lo stesso la conoscesse al momento della conclusione del contratto, non osta a che le parti possano determinare convenzionalmente lo specifico mezzo che l'una deve adottare per comunicare la suddetta revoca (nella specie, raccomandata con avviso di ricevimento), e prevedere l'inefficacia nei confronti dell'altra della revoca medesima per il solo fatto dell'inosservanza di tale formalità.

Cass. civ. n. 4045/1983

L'art. 1396 c.c., secondo il quale la modificazione e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, e, in mancanza, non sono opponibili se non si provi che i terzi medesimi le conoscevano, trova applicazione anche in materia cambiaria, qualora sussista, come nel caso degli imprenditori commerciali e delle società di capitali, un sistema di pubblicità legale in ordine al conferimento del potere di rappresentanza. In particolare, con riguardo ad una società di capitali, detto principio è reso operante dagli artt. 2385 ultimo comma e 2457 ter primo comma c.c. (introdotti dal D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1127), nel senso che la società medesima non può opporre al portatore di una cambiale, emessa dal proprio amministratore, la pregressa cessazione di quest'ultimo dalla carica (salva la prova della suddetta conoscenza), qualora di tale cessazione non sia stata data la prescritta pubblicità nel registro delle imprese e nel Bollettino Ufficiale della società, ferma restando l'applicabilità dell'art. 11 della legge cambiaria, circa l'assunzione di obbligazione cartolare in proprio anche da parte del rappresentante senza poteri.

Cass. civ. n. 709/1978

La revoca della procura non può esplicare effetti rispetto ai terzi destinatari delle determinazioni e degli atti del procuratore sino a che non sia stata data loro comunicazione, con adeguati mezzi di partecipazione, dell'avvenuto ritiro dei poteri rappresentativi. Sino a tale momento, gli atti compiuti dal procuratore nell'esplicazione dell'attività gestoria sono operativi di effetti, sia nei confronti dei terzi che riguardo al rappresentato; ma ciò sempre che della revoca i terzi non abbiano avuto altrimenti conoscenza all'epoca del compimento dell'attività giuridica del procuratore. L'onere della prova dell'effettiva conoscenza, nonché della deficiente diligenza dei destinatari nell'apprendere la dichiarazione resa conoscibile, è a carico del rappresentato.

Cass. civ. n. 14/1976

A norma dell'art. 1396 primo comma c.c., le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei e, in mancanza, esse non sono opponibili ai terzi se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto; ai sensi, invece, del secondo comma dello stesso articolo, le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall'interessato non sono opponibili a terzi che le hanno senza colpa ignorate, e, fra queste ultime, rientra l'ipotesi della scadenza della procura.

Cass. civ. n. 305/1974

L'estinzione del potere di rappresentanza per morte del soggetto che l'ha conferito, non è opponibile ai terzi contraenti che senza loro colpa l'abbiano ignorata, sia da parte del rappresentante che da parte degli eredi del rappresentato. I limiti di tale inopponibilità sono disciplinati esclusivamente dal secondo comma dell'art. 1396 c.c., senza possibilità di alcuna interferenza delle regole riguardanti il sottostante rapporto di mandato intercorso tra rappresentato o rappresentante e la sua eventuale ultrattività (artt. 1722, n. 4, 1728 e 1729 c.c.), regole queste che attengono ai soli rapporti derivanti dal contratto di mandato, anche con riferimento agli eredi del mandante, senza incidere sul potere di rappresentanza, sul conseguente rapporto tra terzi contraenti e rappresentante, pur se questi sia l'erede del rappresentato, e sull'opponibilità a tali terzi dei limiti di quel potere.

Cass. civ. n. 915/1970

I «terzi» nei cui confronti sussista l'onere, ex art. 1396 c.c., di render note le modificazioni e la revoca della procura, sono coloro che istituiscono col rappresentante i rapporti contrattuali contemplati nella procura, e non qualunque soggetto della collettività. Non rientra, pertanto, fra i predetti terzi l'amministrazione delle finanze in relazione ai rapporti tributari derivanti all'attività del rappresentante.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1396 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

A. Q. chiede
martedì 18/07/2023
“Facendo seguito a una mia precedente richiesta di consulenza il cui codice è Q202334097, vorrei sapere se ha valore un contratto firmato da un amministratore di condominio la cui nomina risulti nulla per mancanza dei requisiti di legge. Ciò, nell'ipotesi che non si riesca ad impugnarne la nomina prima che questi riceva il mandato dal condominio a firmare il contratto o, al più tardi, prima che lo firmi.”
Consulenza legale i 20/07/2023
Il secondo comma dell’art. 1396 del c.c. dispone che revoca o la modifica della procura a rappresentare (ovviamente in questo caso il condominio) deve essere portata a conoscenza dei terzi contraenti (quindi nel caso specifico i fornitori) con mezzi idonei, diversamente tali modifiche non sono a loro opponibili se non si prova che essi ne erano a conoscenza.

Ciò fa si che tutti i contratti firmati dall’amministratore con i fornitori rimangono validi nei loro confronti anche se la nomina del professionista era viziata per un qualche motivo, come ad esempio la violazione dei requisiti previsti dall’art. 71 delle disp. att. c.c..

Ad un eventuale tentativo da parte del condominio di sciogliersi quindi da un vincolo contrattuale stipulato dall’amministratore la cui nomina era viziata, il fornitore potrebbe opporre un legittimo diniego oppure far scattare eventuali penali previste nelle clausole del contratto medesimo: questo ovviamente se il condominio non riesce a provare che il fornitore era a conoscenza della causa di invalidità della nomina, prova sicuramente non sempre agevole in un ipotetico giudizio.

Ovviamente tutto ciò non è più valido se prima della firma del contratto di fornitura il condominio riesce ad informare il fornitore con mezzi idonei (ad esempio una mail, meglio una comunicazione pec), della revoca del mandato all’amministratore.

In definitiva, in forza di quanto dispone l’art. 1396 del c.c., i contratti medio tempore firmati dall’amministratore la cui nomina era viziata rimangono, nella stragrande maggioranza dei casi, assolutamente validi e vincolanti nel rapporto condominio-terzi fornitori.


M. L. F. chiede
martedì 27/06/2023
“Dovrei chiedere revoca di procura
Atto di vendita casa fatta a nome di mia sorella in cui io e mio cognato deleghiamo lei
io il giorno dal notaio appena dimessa da degenza covid ospedaliera di 40 giorni l'unica cosa che ricordo è la firma messa
Non avevo mai letto sino a una settimana fa
Cercando altri documenti: so che si può revocare, in pratica lei può decidere su tutto: il prezzo, o prendersi i soldi e non darmi nulla
Anche io risulto Erede.
Resto in attesa di una risposta
Cordiali saluti

p.s.: si allega copia della procura”
Consulenza legale i 04/07/2023
Ciò che si intende fare è sicuramente possibile e se ne spiegheranno le ragioni analizzando per linee generali lo strumento giuridico di cui ci si è serviti.
Con il termine “procura”, comunemente definita anche “delega”, ci si riferisce a quel negozio giuridico per mezzo del quale una persona (rappresentato) conferisce ad un’altra (rappresentante) il potere di rappresentarlo nel compimento di un determinato atto.
Dal lato c.d. esterno, la procura risponde alla finalità di rendere noto ai terzi, con i quali il rappresentante dovrà venire a contatto per assolvere l’incarico ricevuto (generalmente a titolo gratuito), che egli è autorizzato a trattare in nome del rappresentato, nei confronti del quale si produrranno le conseguenze giuridiche degli atti posti in essere.

Come per ogni dichiarazione di volontà, la procura può essere espressa o tacita, ovvero risultare da fatti concludenti (l’esempio classico che a quest’ultimo proposito viene fatto è quello del negoziante che affida al commesso il compito delle vendite al pubblico nei locali dell’impresa).
Di regola per la procura non è richiesta alcuna forma ad substantiam (ossia per la sua giuridica venuta ad esistenza), fatta eccezione per il caso in cui detta forma risulti espressamente richiesta per il particolare tipo di negozio giuridico che il rappresentante andrà a concludere, nel qual caso il requisito si comunica alla procura, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 1392 del c.c..
E’ proprio per questa ragione che, come avvenuto nel caso in esame, la procura a vendere o ad acquistare un immobile deve necessariamente farsi risultare da atto scritto, il quale può avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata con sottoscrizione autenticata (così il n. 1 dell’art. 1350 del c.c.).

Altra distinzione che va fatta quando si parla di procura è quella tra procura generale e speciale: la prima riguarda tutti gli affari del rappresentato, mentre la secondo concerne un solo affare o più affari determinati; in entrambi i casi la procura può contenere limiti all’attività del procuratore ed il rappresentante può vincolare il rappresentato solo nei limiti dei poteri che gli sono stati conferiti (così art. 1388 del c.c.).
La distinzione sopra delineata consente di poter affermare che nel caso in esame si è di fronte ad una procura c.d. speciale, essendo stata conferita per il compimento di uno specifico affare, ovvero la vendita della quota di un immobile.

Altra caratteristica precipua della procura è quella della sua revocabilità, il che trova giustificazione nella circostanza che la stessa viene in genere conferita nell’interesse del rappresentato.
Ciò consente a quest’ultimo di poterne in qualunque momento modificare l’oggetto o i limiti ovvero di togliere al rappresentante il potere che gli aveva conferito; l’atto in forza del quale il rappresentato fa cessare gli effetti della procura si chiama, appunto, “revoca”, ed anch’esso assume natura di negozio giuridico unilaterale.
La legge, ed in particolare il secondo comma dell’art. 1723 del c.c., prevede soltanto un limite alla revocabilità della procura e riguarda il caso della procura conferita anche nell’interesse di terzi o dello stesso procuratore (si parla di procurator in rem propriam).
Poiché anche la revoca o la modificazione della procura sono destinate ad esplicare efficacia esterna (nei confronti dei terzi), occorre che tali eventi siano portati a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, poiché in caso contrario gli estranei, facendo affidamento sulla procura già rilasciata, sarebbero indotti a ritenere che il potere di rappresentanza continui ancora a sussistere ovvero che conservi quell’ampiezza con cui era stato conferito prima della modificazione.
Per tale ragione il legislatore dispone, all’art. 1396 c.c., che se non si è provveduto a portare a conoscenza del terzo la revoca o la modificazione, il negozio concluso dal rappresentante resta vincolante per il rappresentato.

Pertanto, applicando i principi sopra esposti al caso in esame, può affermarsi che, non risultando la procura conferita anche nell’interesse del rappresentante, colei che l’ha conferita può in qualunque momento revocarla.
La revoca, al pari del conferimento, andrà necessariamente fatta per atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata e dovrà essere immediatamente notificata al procuratore, in modo da conseguire la prova che è stata formalmente portata a conoscenza dello stesso.
Qualora, malgrado il rispetto di tale adempimenti, il rappresentante dovesse continuare ad agire in esecuzione di quella procura revocata, ponendo in essere abusivamente atti in nome del rappresentate, quest’ultimo sarà pienamente legittimato ad agire contro il falsus procurator per il risarcimento del danno.