Cass. civ. n. 26779/2018
Le cause estintive della procura sono opponibili ai terzi, ai sensi dell'art. 1396, comma 2, c.c., solo quando sia accertato che questi le hanno colposamente ignorate, dovendo il rappresentato provare le circostanze che escludono l'apparenza e, quindi, l'affidamento dei terzi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato valida la compravendita, non avendo l'erede del rappresentato-venditore assolto l'onere probatorio circa la presunta conoscenza, da parte dell'acquirente, del decesso del rappresentato avvenuto prima della cessione).
Cass. civ. n. 8229/2006
In base ai principi dell'apparenza del diritto, l'intermediario finanziario può essere chiamato a rispondere di un illecito compiuto in danno di terzi da chi appaia essere un suo promotore, ed in tale apparente veste abbia commesso l'illecito, ogni qual volta l'affidamento del terzo risulti incolpevole e alla falsa rappresentazione della realtà abbia invece concorso un comportamento colpevole (ancorché solo omissivo) dell'intermediario medesimo, fermo restando che la ravvisabilità, nel singolo caso, di una situazione di apparenza del diritto dipende da circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione sono riservati alla competenza esclusiva del giudice di merito e, come tali, possono essere sindacati in cassazione solo per eventuali difetti logici o giuridici della motivazione. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte ha confermato la decisione di merito, la quale - in una fattispecie di promotore dimissionario, cui la società di intermediazione aveva richiesto, invano, di restituire i moduli in suo possesso e di restituire il tesserino alla competente Commissione regionale per l'albo dei promotori - aveva ravvisato la situazione di apparenza colpevole, soprattutto facendo leva sul fatto che la società di intermediazione non aveva comunicato la cessazione del proprio rapporto con il promotore al cliente, il quale aveva avuto nel tempo una serie di ripetuti contatti contrattuali con detta società per il tramite di quel promotore ed era perciò logicamente incline ad identificare in costui un promotore di quella società di intermediazione. Nel ritenere giuridicamente e logicamente corretto il ragionamento del giudice di merito, la Corte ha precisato che, se non può pretendersi che l'intermediario informi della cessazione del rapporto di preposizione tutti coloro che in passato siano entrati in qualche modo con lui in contatto per il tramite del promotore cessato, un tale dovere di informazione, connesso al dovere di protezione dell'altro contraente, è invece configurabile nei confronti di coloro i quali, essendosi sempre e ripetutamente avvalsi del promotore poi dimissionario, hanno intrattenuto rapporti con la società di intermediazione in un arco di tempo che ragionevolmente può far supporre la loro attitudine ad effettuare ulteriori investimenti per il tramite di quel medesimo promotore). (Rigetta, App. Milano, 19 Febbraio 2002).
Cass. civ. n. 3974/1993
Per il disposto dell'art. 1396 c.c. le cause estintive della procura operano nei confronti dei terzi soltanto quando sia accertato che questi le hanno colposamente ignorate, di guisa che incombe al rappresentato l'onere di provare le circostanze che escludono l'apparenza e quindi l'affidamento dei terzi. (Nella specie, la S.C. Nell'enunciare il principio surriportato, ha annullato la sentenza di merito la quale aveva ritenuto sufficiente a costituire in colpa il terzo, la circostanza che il termine di scadenza della procura risultasse da questa, non tenendo conto del dato che il terzo era stato immesso nel possesso di un immobile dal sedicente rappresentante, il quale in base all'anzidetta procura aveva in passato trattato la vendita di numerosi alloggi dello stesso edificio per conto di una società cooperativa).
Cass. civ. n. 6662/1984
Il principio fissato dall'art. 1396 c.c., secondo il quale la revoca della procura non è opponibile al terzo se non gli sia stata portata a conoscenza con mezzi idonei, salvo che si provi che lo stesso la conoscesse al momento della conclusione del contratto, non osta a che le parti possano determinare convenzionalmente lo specifico mezzo che l'una deve adottare per comunicare la suddetta revoca (nella specie, raccomandata con avviso di ricevimento), e prevedere l'inefficacia nei confronti dell'altra della revoca medesima per il solo fatto dell'inosservanza di tale formalità.
Cass. civ. n. 4045/1983
L'art. 1396 c.c., secondo il quale la modificazione e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, e, in mancanza, non sono opponibili se non si provi che i terzi medesimi le conoscevano, trova applicazione anche in materia cambiaria, qualora sussista, come nel caso degli imprenditori commerciali e delle società di capitali, un sistema di pubblicità legale in ordine al conferimento del potere di rappresentanza. In particolare, con riguardo ad una società di capitali, detto principio è reso operante dagli artt. 2385 ultimo comma e 2457
ter primo comma c.c. (introdotti dal D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1127), nel senso che la società medesima non può opporre al portatore di una cambiale, emessa dal proprio amministratore, la pregressa cessazione di quest'ultimo dalla carica (salva la prova della suddetta conoscenza), qualora di tale cessazione non sia stata data la prescritta pubblicità nel registro delle imprese e nel
Bollettino Ufficiale della società, ferma restando l'applicabilità dell'art. 11 della legge cambiaria, circa l'assunzione di obbligazione cartolare in proprio anche da parte del rappresentante senza poteri.
Cass. civ. n. 709/1978
La revoca della procura non può esplicare effetti rispetto ai terzi destinatari delle determinazioni e degli atti del procuratore sino a che non sia stata data loro comunicazione, con adeguati mezzi di partecipazione, dell'avvenuto ritiro dei poteri rappresentativi. Sino a tale momento, gli atti compiuti dal procuratore nell'esplicazione dell'attività gestoria sono operativi di effetti, sia nei confronti dei terzi che riguardo al rappresentato; ma ciò sempre che della revoca i terzi non abbiano avuto altrimenti conoscenza all'epoca del compimento dell'attività giuridica del procuratore. L'onere della prova dell'effettiva conoscenza, nonché della deficiente diligenza dei destinatari nell'apprendere la dichiarazione resa conoscibile, è a carico del rappresentato.
Cass. civ. n. 14/1976
A norma dell'art. 1396 primo comma c.c., le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei e, in mancanza, esse non sono opponibili ai terzi se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto; ai sensi, invece, del secondo comma dello stesso articolo, le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall'interessato non sono opponibili a terzi che le hanno senza colpa ignorate, e, fra queste ultime, rientra l'ipotesi della scadenza della procura.
Cass. civ. n. 305/1974
L'estinzione del potere di rappresentanza per morte del soggetto che l'ha conferito, non è opponibile ai terzi contraenti che senza loro colpa l'abbiano ignorata, sia da parte del rappresentante che da parte degli eredi del rappresentato. I limiti di tale inopponibilità sono disciplinati esclusivamente dal secondo comma dell'art. 1396 c.c., senza possibilità di alcuna interferenza delle regole riguardanti il sottostante rapporto di mandato intercorso tra rappresentato o rappresentante e la sua eventuale ultrattività (artt. 1722, n. 4, 1728 e 1729 c.c.), regole queste che attengono ai soli rapporti derivanti dal contratto di mandato, anche con riferimento agli eredi del mandante, senza incidere sul potere di rappresentanza, sul conseguente rapporto tra terzi contraenti e rappresentante, pur se questi sia l'erede del rappresentato, e sull'opponibilità a tali terzi dei limiti di quel potere.
Cass. civ. n. 915/1970
I «terzi» nei cui confronti sussista l'onere, ex art. 1396 c.c., di render note le modificazioni e la revoca della procura, sono coloro che istituiscono col rappresentante i rapporti contrattuali contemplati nella procura, e non qualunque soggetto della collettività. Non rientra, pertanto, fra i predetti terzi l'amministrazione delle finanze in relazione ai rapporti tributari derivanti all'attività del rappresentante.