(massima n. 1)
I «terzi» nei cui confronti sussista l'onere, ex art. 1396 c.c., di render note le modificazioni e la revoca della procura, sono coloro che istituiscono col rappresentante i rapporti contrattuali contemplati nella procura, e non qualunque soggetto della collettivitą. Non rientra, pertanto, fra i predetti terzi l'amministrazione delle finanze in relazione ai rapporti tributari derivanti all'attivitą del rappresentante.