(massima n. 1)
Per il disposto dell'art. 1396 c.c. le cause estintive della procura operano nei confronti dei terzi soltanto quando sia accertato che questi le hanno colposamente ignorate, di guisa che incombe al rappresentato l'onere di provare le circostanze che escludono l'apparenza e quindi l'affidamento dei terzi. (Nella specie, la S.C. Nell'enunciare il principio surriportato, ha annullato la sentenza di merito la quale aveva ritenuto sufficiente a costituire in colpa il terzo, la circostanza che il termine di scadenza della procura risultasse da questa, non tenendo conto del dato che il terzo era stato immesso nel possesso di un immobile dal sedicente rappresentante, il quale in base all'anzidetta procura aveva in passato trattato la vendita di numerosi alloggi dello stesso edificio per conto di una societą cooperativa).