(massima n. 1)
L'estinzione del potere di rappresentanza per morte del soggetto che l'ha conferito, non č opponibile ai terzi contraenti che senza loro colpa l'abbiano ignorata, sia da parte del rappresentante che da parte degli eredi del rappresentato. I limiti di tale inopponibilitā sono disciplinati esclusivamente dal secondo comma dell'art. 1396 c.c., senza possibilitā di alcuna interferenza delle regole riguardanti il sottostante rapporto di mandato intercorso tra rappresentato o rappresentante e la sua eventuale ultrattivitā (artt. 1722, n. 4, 1728 e 1729 c.c.), regole queste che attengono ai soli rapporti derivanti dal contratto di mandato, anche con riferimento agli eredi del mandante, senza incidere sul potere di rappresentanza, sul conseguente rapporto tra terzi contraenti e rappresentante, pur se questi sia l'erede del rappresentato, e sull'opponibilitā a tali terzi dei limiti di quel potere.