(massima n. 1)
A norma dell'art. 1396 primo comma c.c., le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei e, in mancanza, esse non sono opponibili ai terzi se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto; ai sensi, invece, del secondo comma dello stesso articolo, le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall'interessato non sono opponibili a terzi che le hanno senza colpa ignorate, e, fra queste ultime, rientra l'ipotesi della scadenza della procura.