(massima n. 1)
Le cause estintive della procura sono opponibili ai terzi, ai sensi dell'art. 1396, comma 2, c.c., solo quando sia accertato che questi le hanno colposamente ignorate, dovendo il rappresentato provare le circostanze che escludono l'apparenza e, quindi, l'affidamento dei terzi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato valida la compravendita, non avendo l'erede del rappresentato-venditore assolto l'onere probatorio circa la presunta conoscenza, da parte dell'acquirente, del decesso del rappresentato avvenuto prima della cessione).